Certificati verdi: più appeal per gli ecoincentivi.
La biomassa da filiera e la cumulabilità degli incentivi. Uno degli interventi più significativi è stato operato con riferimento alle biomasse da filiera, ovvero le biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro (di cui al dlgs 27 maggio 2005 n. 102) , oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, di cui alla legge finanziaria 2007. Tali impianti, il cui meccanismo di incentivazione è basato sui «certificati verdi» (introdotto con il decreto 16 marzo 1999 n.79 in attuazione della direttiva 96/92/Ce sul mercato unico dell'energia elettrica, cosiddetto decreto Bersani) godono, in riferimento all'energia elettrica riferita all'anno precedente, di un coefficiente moltiplicativo di cui all'articolo 1, comma 382-quater della legge finanziaria 2007. In altre parole, il valore del certificato verde, per gli impianti alimentati da biomasse da filiera o filiera corta, è soggetto ad un coefficiente moltiplicativo pari a 1:8 al fine di rendere questi impianti più attrattivi da un punto di vista di capacità reddituale. Questo perché il «certificato verde», così come introdotto dal decreto Bersani, è un titolo al portatore, valido per l'anno cui si riferisce e i successivi due, il quale viene attribuito all'energia elettrica prodotta mediante l'uso di fonti energetiche rinnovabili e, nel caso degli impianti alimentati da biomasse da filiera o filiera corta, il valore del certificato è moltiplicato di uno specifico coefficiente. I certificati verdi hanno, quindi, un valore unitario pari a 1 MWh e sono emessi dal Gse, in numero pari al:
Il meccanismo incentivante dei certificati verdi è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento. Inoltre il decreto prevede che la cumulabilità sopra descritta sia consentita anche nei casi in cui la biomassa, non proveniente da filiera o filiera corta, ai sensi della finanziaria 2007, non ecceda il 20% dell'approvvigionamento totale. A tal fine, è previsto che il produttore rilasci al Gse una dichiarazione con la quale attesta che sarà rispettata la suddetta percentuale massima in riferimento alla produzione di tutti gli anni di diritto all'ottenimento dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva. In caso di dichiarazione non veritiera, a seguito di accertamento, il produttore decadrà dal beneficio dell'incentivo a partire dal primo anno in cui di rileva il mancato rispetto delle condizioni sull'intera produzione e per l'intero periodo residuo di diritto. Il produttore ha, infatti, l'obbligo di comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato, in mancanza delle quali, si intenderanno rinnovate quelle relative agli anni precedenti. Il mercato transitorio operato dal Gse. Per quanto riguarda il regime transitorio l'intervento legislativo è stato nel senso di tendere al recupero del «valore» del certificato verde consentendo al Gse di compravendere gli stessi certificati a un valore più alto rispetto a quello del mercato attuale. Più specificamente l'art. 15 del decreto prevede che al fine di garantire la transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti già avviati, nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il Gse ritiri, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni riferite agli anni fino a tutto il 2010. Il prezzo di ritiro dei certificati è pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all'anno nel quale viene presentata la richiesta di ritiro. Nel caso in cui la richiesta venga effettuata nel 2009, il prezzo di ritiro sarà pari a 119,43 MWh, essendo il prezzo medio del triennio 2006-2008. Tale previsione produrrà un effetto stabilizzante del valore del certificato verde e riporterà lo stesso a una soglia di redditività maggiore rispetto ai valori riscontrati sul mercato negli ultimi mesi. L'effetto mediato sarà quello di rappresentare un inevitabile parametro di riferimento per gli scambi bilaterali dei certificati e costituire fattore trainante della ripresa del valore medio del certificato nel prossimo triennio. Tariffa omnicomprensiva e scambio sul posto. Il decreto prevede che l'energia immessa in rete:
ha diritto, in alternativa ai certificati verdi a una tariffa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata. Il produttore che intende avvalersi del sistema della tariffa onnnicomprensiva deve presentare apposita domanda di qualifica al Gse. A garanzia della reale durata dell'incentivazione tramite la tariffa fissa onnicomprensiva, il periodo per il quale viene riconosciuto l'incentivo è considerato al netto di eventuali fermate disposte dalle competenti autorità secondo la normativa vigente per le problematiche connesse alla sicurezza della rete od eventi calamitosi.
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