Investimenti bancari trasparenti

Un documento informativo per le emissioni obbligazionarie

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Obbligazioni bancarie, nel prospetto i fattori di rischio. Rating e grado di subordinazione in evidenza nel prospetto per permettere al risparmiatore una valutazione effettiva della rischiosità dell'investimento. Così la Consob nella comunicazione n. DEM/6042384 del 12 maggio 2006 con la quale specifica il contenuto del prospetto per le emissioni obbligazionarie da parte delle banche.

L'occasione nasce dalla richiesta di chiarimenti del documento inviato dall'Abi in data 18 aprile 2006. Approssimandosi l'entrata in vigore dell'abrogazione da parte della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (legge sul risparmio), l'Abi, nell'evidenziare i vantaggi del prospetto di base, richiedeva alla Commissione un approccio flessibile in relazione alle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari oggetto di un programma di offerta nel prospetto di base. Preliminarmente si rileva che per i prodotti finanziari emessi da banche trovano applicazione gli artt. 21 e 23 del dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-Tuf).

Il primo stabilisce i criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento obbligando gli intermediari a fissare il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento mentre il secondo prevede l'obbligo di redigere i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono per iscritto e di consegnarne un esemplare ai clienti. La Consob sottolinea l'utilità dell'adozione del prospetto base consentendo una maggiore flessibilità nell'assolvimento dell'obbligo di pubblicare il prospetto informativo.

Il documento deve permettere di individuare, si legge nella comunicazione, per famiglie di obbligazioni, limitatamente alle fattispecie ove ciò sia possibile (per esempio prospetti di base relativi a prodotti plain vanilla o a prodotti definibili fin dall'origine):

(I) esemplificazioni quantitative, ovvero
(II) algoritmi relativi alla determinazione dei relativi rendimenti accompagnati da esemplificazioni qualitative.

Nel prospetto di base dovranno descriversi le rischiosità connesse con i prodotti finanziari offerti, così come richiesto dal punto 2 «Fattori di rischio» dell'allegato XII al Regolamento Ce 809 del 29 aprile 2004. Il regolamento in oggetto disciplina modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.

I requisiti per le obbligazioni

Gli obblighi

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono, secondo quanto stabilito dall'art. 21 Tuf, rispettare anche i seguenti obblighi:

comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, classificando sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla Consob, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento;

rispettare il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore;

acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi

La forma scritta

I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
Tuttavia a parziale deroga di quanto previsto nel primo comma dell'art. 23 Tuf, il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che la Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo

Il contenuto del
prospetto per le
obbligazioni
bancarie

Nella comunicazione n. Dem/6042384 del 12 maggio 2006 la Consob ha specificato che nel prospetto devono essere individuati per famiglie di obbligazioni, limitatamente alle fattispecie ove ciò sia possibile (per esempio prospetti di base relativi a prodotti plain vanilla o a prodotti definibili fin dall'origine):

esemplificazioni quantitative; ovvero

algoritmi relativi alla determinazione dei relativi rendimenti accompagnati da esemplificazioni qualitative

Il rimborso
anticipato delle
obbligazioni
bancarie

Il rimborso anticipato delle obbligazioni può avvenire:

su iniziativa della banca: in questo caso devono essere trascorsi almeno18 mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche ovvero del collocamento;

su richiesta del sottoscrittore: in questo caso devono essere trascorsi almeno 24 mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche.

Alla banca è comunque data facoltà di riacquistare sul mercato le obbligazioni emesse


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 5 Giugno 2006


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