Investimenti bancari trasparenti

Fattori di rischio

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I fattori di rischio sono quelli significativi per gli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione e la loro evidenziazione serve all'investitore per valutare il rischio di mercato connesso a tali strumenti finanziari.

A tal fine il Regolamento 809/2004 stabilisce che nell'apposita sezione dovrà includersi un avviso agli investitori sul possibile rischio di perdita, totale o parziale, a seconda dei casi, del valore del loro investimento, e/o, nel caso in cui i rischi per gli investitori non si limitino unicamente al loro investimento, un'indicazione di tale fatto, e la descrizione delle circostanze che determinano il rischio aggiuntivo e i suoi probabili effetti finanziari.

Un ulteriore richiamo al regolamento è fatto dalla Consob con riguardo alla necessità che nel prospetto di base sia inclusa «l'indicazione delle informazioni e delle esemplificazioni che sono omesse e che saranno pubblicate successivamente, in quanto riferite alle condizioni definitive degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta». Costituiscono, inter alia, informazioni definitive da fornire al momento dell'emissione:

il prezzo, il quantitativo degli strumenti finanziari,

la valuta, il grado di subordinazione nel rimborso del capitale, la data di maturazione, le modalità di computo degli interessi

le modalità di esercizio di eventuali opzioni

il rating nonché le esemplificazioni quantitative riferite ai singoli strumenti emessi.

L'individuazione degli elementi definitivi dell'offerta è importante in quanto, come sottolineato dalla Consob «potrà determinare riflessi sui fattori di rischio che caratterizzano l'emissione, che dovranno essere opportunamente evidenziati in sede di annuncio delle condizioni finali».

Oltre alla normale attività di vigilanza da parte della Consob (che può comportare anche la sospensione o al divieto dell'esecuzione delle operazioni di emissione) si applicano in questo caso anche i poteri richiamati dal terzo comma dell'art. 3 del regolamento Ce n. 809/2004 in base al quale l'autorità competente dello stato membro d'origine, all'atto dell'approvazione di un prospetto può esigere che le informazioni fornite dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano completate, caso per caso, per ognuno degli elementi di informazione richiesti.


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 5 Giugno 2006


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