Investimenti bancari trasparenti

Le obbligazioni bancarie

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Le obbligazioni emessi dagli istituti di credito sono regolati essenzialmente dal dlgs 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario-Tub) e dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

L'art. 12 Tub prevede l'inapplicabilità degli artt. 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile salvo che si tratti di un emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie (non applicandosi comunque in tal caso l'art. 2410 c.c). Trovano invece applicazione sia l'art. 2413 c.c. sulla determinazione del contenuto dei titoli obbligazionari che l'art. 2420 c.c. sul sorteggio delle obbligazioni da rimborsare.

Seppur slegata da molti dei limiti prudenziali previsti dal codice civile per i normali prestiti obbligazionari, l'emissione di prestiti obbligazionari da parte dagli istituti di credito è comunque sottoposta a vigilanza da parte della Banca d'Italia cui l'art. 53 Tub attribuisce il potere di emanare provvedimenti finalizzati al contenimento del rischio. Cosi l'art. 129 Tub prevede che a Banca d'Italia possa vietare o differire l'emissione se rischia di compromettere la stabilità del mercato dei valori mobiliari.

Le istruzioni di vigilanza stabiliscono le caratteristiche che devono possedere le obbligazioni bancarie per essere considerate tali vietando l'emissione di titoli dotati delle caratteristiche indicate per le obbligazioni ma diversamente denominati e stabilendo caratteristiche tipiche minimali in modo da permettere al il pubblico di essere in grado di associare a tali forme negoziali posizioni giuridiche certe e determinate nei loro contenuti essenziali.

Il rimborso anticipato delle obbligazioni può avvenire:

su iniziativa della banca: in questo caso devono essere trascorsi almeno 18 mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche ovvero del collocamento;

su richiesta del sottoscrittore: in questo caso devono essere trascorsi almeno 24 mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche, ferma restando comunque la possibilità per le banche di riacquistare sul mercato le obbligazioni emesse.

Anche le obbligazioni bancarie possono essere subordinate ovvero prevedere che la garanzia del rimborso sia inferiore rispetto alle obbligazioni ordinarie in quanto il rimborso può avvenire solo quando siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati (con esclusione dei possessori di obbligazioni irredimibili). In tal caso il rischio emittente(di mancato pagamento delle cedole e o di mancato rimborso del capitale) grava in misura maggiore su tale tipologia obbligazionaria.

Le obbligazioni bancarie sono «titoli di massa» (frazioni uguali di un prestito unitario, fungibili tra loro che possono essere offerti in tranche il cui periodo di collocamento può essere anche protratto nel tempo). Possono essere rimborsati a scadenza ovvero secondo un piano di ammortamento.


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 5 Giugno 2006


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