Pmi investitori qualificati su richiesta. È quanto prevede, in linea con la normativa comunitaria che stabiliva l'istituzione nei singoli stati membri del registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese che chiedono di essere considerate investitori qualificati, il testo dell'art. 33 bis cosi come risultante dal Documento di consultazione della Consob del 28/12/2007 relativo alle modifiche apportate al regolamento emittenti di cui alla delibera Consob n. 15960 del 30/5/2007 in merito alle disposizioni in materia di prospetto relativo all'offerta pubblica o all'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato. Tra le osservazioni al documento pervenute durante il periodo di consultazione, che si è chiuso il 15 febbraio 2008, particolarmente interessanti per le pmi appaiono quelle dell'Assonime in relazione all'ambito applicativo dell'art. 33 bis del Regolamento riguardante l'istituzione del Registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese. Dispone, infatti, l'art. 33 bi al primo comma che ai fini di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera a-bis), numeri 3 e 5, la Consob iscrive in apposito registro, su richiesta, le piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera b) e le persone fisiche, che soddisfino almeno due delle seguenti condizioni:
Si tratta di una disposizione in linea con quanto previsto dall'art. 2, par. 3, della Direttiva 2003/71/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio europeo che obbligava ogni autorità competente a provvedere a che vi sia un meccanismo adeguato per tenere un registro delle persone fisiche e delle Pmi considerate come investitori qualificati, tenendo conto dell'esigenza di garantire un adeguato livello di protezione dei dati. Il registro deve essere consultabile da tutti gli emittenti ed ogni persona fisica o pmi che desidera essere considerata come un investitore qualificato si iscrive nel registro e ciascun investitore registrato può decidere in ogni momento di farsi cancellare. «L'art. 33 bis nel subordinare al verificarsi delle sopracitate condizioni l'iscrizione allo speciale registro elenca la secondo comma i dati indicati nel registro relativi a ciascun iscritto:
Spetterà poi alla Consob una volta ricevuta la richiesta di iscrizione, provvedere tempestivamente all'iscrizione nel registro iscrizione che è valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui è conseguita. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo i soggetti che intendono rimanere iscritti nel registro dovranno presentare un'apposita richiesta. La cancellazione dal registro avviene, ad opera della Consob, su richiesta degli interessati. La consultazione del registro è consentita agli emittenti e agli offerenti che abbiano presentato alla Consob apposita richiesta e le informazioni cosi ottenute possono essere utilizzate solo con riferimento allo svolgimento delle offerte al pubblico rivolte a investitori qualificati. Al riguardo l'Assonime ha rilevato che la previsione dell'istituzione del registro in oggetto non appare completamente coordinata con la disciplina prevista dalla successiva direttiva n. 2004/39/Ce e ciò «potrebbe ingenerare incoerenze, in sede di attuazione». Vi è infatti il rischio che gli intermediari, nella prestazione dei servizi di investimento finiscano per classificare «soggetti, quali investitori qualificati che invece non rivestono la medesima qualifica nell'ambito del registro di cui al presente articolo pur dovendo sussistere i medesimi requisiti. Pertanto conseguirebbe un diverso trattamento, per le due direttive citate, pur trattandosi di medesimi soggetti». Con riferimento poi all'ipotesi di esternalizzare le funzioni relative alla tenuta del registro in oggetto l'Assonime suggerisce che l'eventuale esternalizzazione avvenga direttamente attraverso gli intermediari».
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