Investitori qualificati su richiesta

Istituzione del Registro delle persone fisiche e delle pmi

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Pmi investitori qualificati su richiesta. È quanto prevede, in linea con la normativa comunitaria che stabiliva l'istituzione nei singoli stati membri del registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese che chiedono di essere considerate investitori qualificati, il testo dell'art. 33 bis cosi come risultante dal Documento di consultazione della Consob del 28/12/2007 relativo alle modifiche apportate al regolamento emittenti di cui alla delibera Consob n. 15960 del 30/5/2007 in merito alle disposizioni in materia di prospetto relativo all'offerta pubblica o all'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

Tra le osservazioni al documento pervenute durante il periodo di consultazione, che si è chiuso il 15 febbraio 2008, particolarmente interessanti per le pmi appaiono quelle dell'Assonime in relazione all'ambito applicativo dell'art. 33 bis del Regolamento riguardante l'istituzione del Registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese. Dispone, infatti, l'art. 33 bi al primo comma che ai fini di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera a-bis), numeri 3 e 5, la Consob iscrive in apposito registro, su richiesta, le piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera b) e le persone fisiche, che soddisfino almeno due delle seguenti condizioni:

1.

effettuazione di operazioni di dimensioni significative sui mercati mobiliari con una frequenza media di almeno dieci operazioni al trimestre negli ultimi quattro trimestri;

2.

dimensione del portafoglio in strumenti finanziari comunitari superiore a 500 mila euro;

3.

attività lavorativa, anche pregressa, per almeno un anno nel settore finanziario con l'esercizio di funzioni che richiedono una conoscenza degli investimenti in strumenti finanziari comunitari.

Si tratta di una disposizione in linea con quanto previsto dall'art. 2, par. 3, della Direttiva 2003/71/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio europeo che obbligava ogni autorità competente a provvedere a che vi sia un meccanismo adeguato per tenere un registro delle persone fisiche e delle Pmi considerate come investitori qualificati, tenendo conto dell'esigenza di garantire un adeguato livello di protezione dei dati. Il registro deve essere consultabile da tutti gli emittenti ed ogni persona fisica o pmi che desidera essere considerata come un investitore qualificato si iscrive nel registro e ciascun investitore registrato può decidere in ogni momento di farsi cancellare.

«L'art. 33 bis nel subordinare al verificarsi delle sopracitate condizioni l'iscrizione allo speciale registro elenca la secondo comma i dati indicati nel registro relativi a ciascun iscritto:

cognome e nome/ragione o denominazione sociale;

codice fiscale;

residenza o sede legale;

nome e cognome del referente (se si tratta di piccole e medie imprese);

recapiti (telefono, indirizzo di posta elettronica).

Spetterà poi alla Consob una volta ricevuta la richiesta di iscrizione, provvedere tempestivamente all'iscrizione nel registro iscrizione che è valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui è conseguita. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo i soggetti che intendono rimanere iscritti nel registro dovranno presentare un'apposita richiesta. La cancellazione dal registro avviene, ad opera della Consob, su richiesta degli interessati.

La consultazione del registro è consentita agli emittenti e agli offerenti che abbiano presentato alla Consob apposita richiesta e le informazioni cosi ottenute possono essere utilizzate solo con riferimento allo svolgimento delle offerte al pubblico rivolte a investitori qualificati. Al riguardo l'Assonime ha rilevato che la previsione dell'istituzione del registro in oggetto non appare completamente coordinata con la disciplina prevista dalla successiva direttiva n. 2004/39/Ce e ciò «potrebbe ingenerare incoerenze, in sede di attuazione».

Vi è infatti il rischio che gli intermediari, nella prestazione dei servizi di investimento finiscano per classificare «soggetti, quali investitori qualificati che invece non rivestono la medesima qualifica nell'ambito del registro di cui al presente articolo pur dovendo sussistere i medesimi requisiti. Pertanto conseguirebbe un diverso trattamento, per le due direttive citate, pur trattandosi di medesimi soggetti».

Con riferimento poi all'ipotesi di esternalizzare le funzioni relative alla tenuta del registro in oggetto l'Assonime suggerisce che l'eventuale esternalizzazione avvenga direttamente attraverso gli intermediari».

I requisiti

Piccole e medie imprese

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento emittenti, cosi come risultante dal documento di consultazione Consob si definiscono piccole e medie imprese: le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti:

1.

numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;

2.

totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;

3.

fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro.

Registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese considerate investitori qualificati nella Direttiva.

L'art. 2, par. 3, della Direttiva prevede che "ogni autorità competente provvede a che vi sia un meccanismo adeguato per tenere un registro delle persone fisiche e delle PMI considerate come investitori qualificati, tenendo conto dell'esigenza di garantire un adeguato livello di protezione dei dati. Il registro è consultabile da tutti gli emittenti.
Ogni persona fisica o PMI che desidera essere considerata come un investitore qualificato si iscrive nel registro e ciascun investitore registrato può decidere in ogni momento di farsi cancellare."

Il regime transitorio

Considerati i tempi necessari per tale implementazione, si legge nel documento di consultazione Consob, nella delibera con la quale si procederà a modificare il RE verrà previsto il seguente regime transitorio: "Il registro di cui all'articolo 33-bis diverrà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2009. Fino a tale data sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti indicati nell'art. 33, comma 1, lett. a-bis), n. 1, 2 e 4". Il Documento prevede inoltre che "Con riferimento all'istituzione di tale registro, la cui tenuta si ricorda spetta alla Consob, si rappresenta che essa richiede la predisposizione di una procedura informatica al fine di garantire una tenuta ed un aggiornamento dei dati adeguati nonché una tempestiva accessibilità degli stessi. In questa prospettiva si valuta opportuno prevedere la possibilità per i soggetti interessati all'iscrizione e quelli interessati alla consultazione di comunicare tale circostanza all'Istituto dal 1° aprile al 30 giugno 2008".


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 23 Marzo 2008

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