Investitori, si sdoppia l'arbitrato

Controversie con gli intermediari

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Debutta l'arbitro unico per le controversie con gli intermediari: procedure quindi semplificate e risarcimenti più veloci con i procedimenti arbitrali Consob. Arbitrato, ordinario e semplificato, sono, unitamente alla conciliazione stragiudiziale, gli strumenti messi a disposizione degli investitori per la risoluzione delle controversie dal regolamento di attuazione del dlgs 8 ottobre 2007, n. 179 emanato il 5 gennaio 2009.

Due le forme di arbitrato previste nel regolamento in oggetto: l'arbitrato ordinario e quello semplificato. In entrambi i casi gli arbitri sono scelti tra i soggetti iscritti nell'elenco tenuto dalla camera.

I diversi passaggi della procedura

Criteri di nomina degli arbitri

La Camera nomina gli arbitri, tenendo conto:

1.

del numero di controversie pendenti avanti all'arbitro;

2.

della esperienza maturata dall'arbitro sulle specifiche questioni oggetto della controversia;

3.

della tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne;

4.

della equa distribuzione degli incarichi;

5.

della vicinanza del luogo di domicilio dell'arbitro alla sede dell'arbitrato, quando l'arbitrato non ha sede presso la Camera.

Ricusazione degli arbitri

Ciascuna parte può ricusare l'arbitro in presenza delle condizioni enumerate nei primi due commi dell'articolo 815 cpc (in sostanza per mancanza dei requisiti ovvero per conflitto di interessi dettati da rapporti parentela o consulenza con una delle parti), presentando alla Camera istanza motivata entro il termine di dieci giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della dichiarazione di imparzialità rilasciata dall'arbitro. I regolamento prevede che la Camera decida sull'istanza nei quindici giorni successivi alla sua presentazione, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni. La proposizione dell'istanza di ricusazione ha come effetto quello di sospendere il procedimento arbitrale

Proroga del termine

Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma del regolamento il termine è prorogato di centoventi giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:

1.

se devono essere assunti mezzi di prova;

2.

se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;

3.

se è pronunciato lodo non definitivo o lodo parziale;

4.

se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico.

Dopo la ripresa del procedimento sospeso, il termine residuo per la pronuncia del lodo, se inferiore, è esteso a quarantacinque giorni.

Inammissibilità della domanda per l'arbitrato semplificato

L'art. 29 del regolamento stabilisce che la domanda non può essere esperita quando sulla medesima controversia non sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta ovvero non sia decorso il termine di novanta giorni o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo senza che l'investitore abbia ottenuto risposta

Il lodo semplificato

Secondo quanto previsto dall'art. 33 del regolamento l'arbitro accoglie la domanda quando, tenuto conto delle deduzioni formulate dall'intermediario e dei soli documenti introdotti in giudizio, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, condannando l'intermediario al pagamento in favore dell'investitore di una somma di danaro a titolo di indennizzo, idonea a ristorare il solo danno patrimoniale da questi ritratto, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'intermediario, nei limiti della quantità per cui ritiene raggiunta la prova

L'arbitrato ordinario può essere esperito su richiesta di una parte anche in assenza di una previa convenzione di arbitrato ai sensi dell'art. 810 primo comma cpc, cui la controparte aderisce entro il termine stabilito (dall'articolo 20, comma 2 del regolamento), per il deposito dell'atto congiunto di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro. L'arbitrato amministrato dalla camera ha natura rituale (gli arbitri decidono secondo diritto) ed è quindi disciplinato sia dal regolamento in oggetto che dagli artt. 806 ss del cpc.

Di norma le controversie sono decise da un arbitro unico. Viene tuttavia attribuita alle parti la facoltà di deferire la controversia a un collegio composto da tre arbitri. L'arbitro unico è nominato con atto congiunto delle parti, mentre nel caso di collegio arbitrale il terzo arbitro, chiamato a svolgere le funzioni di presidente del collegio, è nominato con atto congiunto delle parti o degli arbitri da esse nominati. Gli atti di nomina devono essere depositati presso la camera che in caso di mancata nomina nei termini vi provvede nei quindici giorni successivi.

Entro dieci giorni dalla notifica le parti depositano presso la camera l'atto di nomina del proprio arbitro e l'invito alla controparte a nominare l'arbitro di competenza. La camera dovrà in primo luogo verificare il deposito della dichiarazione di accettazione degli arbitri con la quale attestano la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza di rapporti con le parti e con i loro difensori tali da incidere sulla propria imparzialità e indipendenza e di ogni personale interesse, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia. Verificato tale deposito e la regolarità formale degli atti e dei documenti (dando un termine alle parti per la loro regolarizzazione) la camera procede, ove ne ricorrano le condizioni (vale a dire ove non reputi manifestamente insussistenti le condizioni per l'esperimento del procedimento arbitrale), alla nomina degli arbitri.

Nel corso della prima riunione gli arbitri chiedono alle parti una somma di danaro (determinata dalla camera) in acconto dei diritti loro spettanti nonché delle spese di difesa che le parti sosterranno per ottenere la decisione, stabilendone, altresì, i criteri di ripartizione fra le parti. Il lodo deve essere pronunciato dagli arbitri entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina (termine prorogabile prima della sua scadenza per un periodo non superiore a centoventi giorni):

1.

da tutte le parti mediante dichiarazioni scritte indirizzate agli arbitri;

2.

dalla camera su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti.

L'arbitrato semplificato di cui agli artt. 28 ss del regolamento è «finalizzato al ristoro del solo danno patrimoniale sofferto dall'investitore in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori». Il risarcimento del danno patrimoniale subito consiste nella determinazione di un indennizzo, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del regolamento ossia «di una somma di danaro a titolo di indennizzo, idonea a ristorare il solo danno patrimoniale da questi ritratto, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'intermediario, nei limiti della quantità per cui ritiene raggiunta la prova».

L'arbitrato semplificato è regolato dalle stesse norme previste per il sopracitato arbitrato ordinario (o amministrato) fatte salve alcune eccezioni riguardanti essenzialmente una maggiore snellezza del procedimento. Il lodo arbitrale si basa infatti solo su prove precostituite introdotte dalle parti con la domanda di accesso e con l'atto di risposta dell'intermediario.

L'accesso a tale procedura, attivabile solo dall'investitore. Il procedimento si svolge dinanzi a un arbitro unico nominato dalle parti ovvero, in mancanza dalla camera. Le parti devono comparire davanti all'arbitro a non oltre quindici giorni dalla accettazione.

L'arbitro verifica la regolarità del contraddittorio, interroga liberamente le parti, richiede a esse, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione e, a meno che non ricorrano particolari condizioni che consiglino la fissazione di una nuova udienza (in ogni caso entro i venti giorni successivi), l'arbitro invita le parti a precisare le conclusioni. Entro venti giorni successivi alla data di precisazione delle conclusioni, l'arbitro pronuncia il lodo e lo deposita presso la camera che lo sottopone alla Consob per il visto di regolarità formale.

Il lodo semplificato può essere impugnato dinanzi la Corte d'appello che può rilevarne la nullità ma non decidere la controversia nel merito.


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 19 Gennaio 2009

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