La legge Sabatini (1329/65), nella sua versione originaria, interviene a sostegno dell'investimento in macchinari effettuati dalle Pmi, attraverso la concessione di contributi in conto interessi accordati sulla dilazione di pagamento (finanziamento) ottenuta a fronte degli acquisti ammissibili. L'operazione agevolabile è rappresentata, in pratica, dallo sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione finanziaria di macchine. Il pagamento del prestito deve essere garantito da un privilegio, da costituire sulle macchine stesse, che saranno a tal fine appositamente contrassegnate. Gli effetti cambiari possono avere scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché siano collegati a un medesimo contratto con dilazione di pagamento (o di locazione, ma con un periodo superiore a 12 mesi). Con la decentralizzazione dello strumento, alcune regioni hanno introdotto la cosiddetta "nuova Sabatini", che affianca al contributo in conto interessi un contributo in conto impianti a fronte dell'acquisto di macchinari o che prevede un finanziamento svincolato dall'emissione di effetti cambiari (Sabatini decambializzata). Destinatarie degli aiuti sono, in generale, le Pmi operanti in svariati settori ad esclusione dei comparti siderurgia, costruzioni navali, pesca, trasporto. Trovano, inoltre, applicazione particolari limitazioni per i settori della produzione, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, mentre per le imprese operanti nel settore delle fibre sintetiche, l'accesso alle agevolazioni è subordinato al rispetto del regime de minimis. È ammissibile l'acquisto (o la locazione finanziaria) di macchine utensili (o in generale di produzione) nuove di fabbrica, costruite in Italia o all'estero, di costo unitario o complessivo superiore a € 516,46 o € 1.000.000 (a seconda di come sia stato deciso dalla regione). L'importo dell'investimento non potrà, in ogni caso, superare delle soglie massime, anche esse diversamente fissate dalle singole regioni.
Le macchine devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale. Sono esclusi veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai pubblici registri, le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (cd. "noleggio a freddo"). In alcuni casi, non è ammissibile l'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, qualora tali spese siano sostenute da imprese la cui attività economica principale rientra nel settore dei trasporti. Sono sempre esclusi gli investimenti di mera sostituzione. I regolamenti di applicazione della legge specificano, inoltre, che nel costo della macchina sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione - nel limite complessivo del 15% del totale - le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina, nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della stessa. La misura dell'agevolazione è determinata in percentuale diversa a seconda della collocazione geografica dell'impresa acquirente o locataria. Sempre, in linea generale, per le operazioni nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) il contributo in conto interessi è pari al 100% del tasso di riferimento; nelle aree 87.3.c) al 60% del tasso di riferimento; per le restanti aree del territorio nazionale, invece, è pari al 50%. Non dovranno, in ogni caso, essere superate le intensità massime di aiuto fissate dalla Commissione europea. Per il settore agricolo, le modalità operative dell'incentivo sono state adeguate alle disposizioni del regolamento Ce 1857/06 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli. Queste ultime sono sottoposte alle seguenti limitazioni:
Per quanto riguarda gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato Ce, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti ai sensi dell'artt. 87.3.a) del Trattato, e il 40% degli investimenti ammissibili nelle rimanenti regioni. La mappa regionale. L'analisi della situazione regionale vede l'attuale operatività dello strumento in svariate regioni e nella provincia autonoma di Trento (cfr. tavola). In Calabria è possibile presentare le istanze a valere sulla Sabatini agricola. L'accesso al contributo in conto interessi, pari al 100% del tasso di riferimento, è riservato alle Pmi che operano nella sezione A, divisione 01, "Produzione di prodotti agricoli" e sottosezione DA, divisione 15 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" della classificazione Ateco 2002 delle attività economiche. Per il Friuli Venezia Giulia, l'agevolazione è concedibile anche nella sua versione decambializzata. Tra le novità si segnala che, a partire dal 17 ottobre 2007 (giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Regione che approva i nuovi criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni), il tasso agevolato è ridotto dal 100% al 70% del tasso di riferimento. L'acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione dovrà essere di costo unitario o complessivo superiore a € 1.000. Per quanto riguarda il limite massimo, potranno essere agevolate operazioni riferite a una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza di complessivi € 5.000.000 di finanziamento, in relazione a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Per il Lazio, l'importo minimo degli investimenti ammissibili è fissato a € 516,45. Il contributo in conto interessi è concedibile sia a fronte di operazioni di sconto effetti o finanziamento assisto da effetti, sia di operazioni di leasing finanziario anche non assistito da effetti. Possono essere agevolate operazioni riferite a una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza di € 5.000.000 di finanziamento nell'arco di un anno. Anche per le imprese della Liguria, la Sabatini risulta essere operativa sia nella sua versione ordinaria che decambializzata. Il contributo in conto interessi, riconoscibile a fronte dell'acquisto o della locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione è pari al 100% del tasso di riferimento. Il limite minimo per l'accesso allo strumento è di € 1.000.000, mentre la soglia massima annuale per la stessa unità produttiva o operativa è fissata in € 5.000.000. In Sicilia e Valle d'Aosta l'accesso al contributo in conto interessi è possibile per le operazioni di sconto di effetti o finanziamento assistito da effetti, nonché per operazioni di locazione finanziaria, anche non assistita da effetti. Il costo dei macchinari ammessi ad agevolazione non può essere inferiore a € 516,45. Fermo restando il limite massimo agevolabile di € 1.549.370,69 per ogni operazione, possono essere oggetto di accoglimento interventi riferiti a una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di € 2.324.056,04 di credito, relativo a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Il contributo in conto interessi è pari al 100% del tasso di riferimento. Per la Provincia autonoma di Trento il tasso di contribuzione è pari al 50% di quello di riferimento, così come in Veneto e in Umbria. Per tale ultima regione, inoltre, è attiva anche la Sabatini decambializzata, tuttavia le agevolazioni non potranno essere erogate per il settore agricolo.
Fonte: Unicredit - Mcc (www.mcc.it). Dati al 16 ottobre 2008.
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