La manovra, all'art. 6, si occupa anche di ridefinire alcuni principi di base per la concessione di incentivi all'internazionalizzazione. L'obiettivo è anche quello di fornire una sorta di regolamentazione unica di base per tali incentivi. Il primo corollario di tale programma è che le espansioni commerciali al di fuori del mercato dell'Unione europea dovranno avvenire in ossequio ad un regime di incentivazione che fa capo al regolamento Ce 15 dicembre 2006 n. 1998/2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis). Sono individuate espressamente le tipologie di iniziativa che saranno ritenute meritevoli di sostegno. Si tratta della:
Per tali obiettivi si potranno utilizzare le disponibilità del fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del Dl 251/81. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica si occuperà di deliberare anno per anno il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo che, tuttavia, potrà essere rimpinguato con ulteriori risorse in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento. Sarà sempre il Cipe a determinare i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo.
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