Prospetti, i rischi in primo piano

Consob: standard da adottare per gli strumenti finanziari

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Prospetti informativi fattori di rischio in primo piano. Devono essere classificati in ordine decrescente a seconda del grado di rischiosità i fattori di rischio per l'investitore. Così la Consob con la Raccomandazione del 29 novembre 2007 ha fornito indicazioni sulle modalità di esposizione dei contenuti e di rappresentazione grafica del capitolo «Fattori di rischio» dei prospetti informativi.

Le indicazioni si rendono necessarie in quanto nei vigenti schemi di prospetto disciplinati dal Regolamento n. 809/2004/Ce non vi è un contenuto specifico del capitolo «Fattori di rischio» del prospetto informativo, richiesto per tutte le tipologie di strumenti finanziari previste dagli schemi e moduli di prospetto allegati al riferito regolamento.

A tal fine la Consob si è basata sui cosiddetti «Iosco Disclosure Standards for cross border offerings and initial listings by foreign issuers (for equity securities)». Tre gli elementi che gli standards impongono di tenere in considerazione nella descrizione dei fattori di rischio:

(I) i rischi devono essere elencati in ordine di priorità;
(II) i rischi da evidenziare possono, tra l'altro, riguardare, per esempio, la natura dell'attività svolta, o che sarà svolta, dall'emittente; i paesi in cui opera; l'assenza di redditività nella storia recente dell'emittente; la posizione finanziaria netta; la possibile assenza di un mercato liquido per gli strumenti finanziari; l'assenza di esperienza da parte del management; potenziali effetti diluitivi dell'operazione; particolari condizioni competitive; l'imminente scadenza di brevetti, marchi, o contratti importanti; la dipendenza da un limitato numero di clienti o di fornitori;
(III) i fattori di rischio sintetizzano informazioni già più diffusamente riportate in altre parti del prospetto.

L'importanza del prospetto informativo dipende dal fatto che è attraverso tale strumento che gli investitori devono essere messi in condizione di comprendere l'operazione oggetto di valutazione.

La corretta valutazione dell'operazione presuppone unitamente alla situazione economico-finanziaria dell'emittente, una chiara ed esaustiva descrizione dei correlati fattori di rischio. Al riguardo si rileva che la disciplina comunitaria di cui al Regolamento n. 809/2004/Ce, così come trasposta nel regolamento emittenti della Consob obbliga ad allegare al prospetto una nota di sintesi per la cui redazione deve utilizzarsi un linguaggio non tecnico ma di facile e immediata comprensione.

In merito al contenuto del prospetto si rileva poi che, qualora non conosciute al momento della conclusione del contratto, le indicazioni relative al prezzo e alla quantità dei prodotti finanziari saranno oggetto di specifici avvisi. Nel prospetto dovranno indicarsi i criteri (le condizioni) in base ai quali determinare la quantità e il prezzo (minimo e massimo) dei prodotti finanziari. Sarà poi obbligo del soggetto responsabile del collocamento attestare che il prospetto informativo è stato redatto secondo la normativa vigente e che contiene tutte quelle informazioni ritenute rilevanti per la sua predisposizione.

Da un punto di vista grafico si sottolinea che dovendosi trattare di un testo che deve mettere in risalto e mantenere la facile leggibilità del prospetto sarà opportuno «utilizzare caratteri tipografici che presentano differenze di dimensione e di altezza, cercare di creare spazi bianchi aggiuntivi, sfumature, riquadrature dei margini, o barrature laterali, al fine di far risaltare le informazioni» Sconsigliato invece l'uso del solo carattere maiuscolo solo in apparenza di più facile lettura.

In ogni caso indipendentemente dal metodo prescelto per mettere in evidenza le informazioni, è importante che, come sottolinea la Consob, questo sia utilizzato in via continuativa all'interno del documento, affinché i lettori possano riconoscere la modalità di segnalazione di informazioni importanti. In merito poi all'organizzazione del capitolo «Fattori di rischio» si dovrà distinguere tra quelli relativi all'emittente, al settore nel quale il medesimo opera, all'offerta e agli strumenti finanziari oggetto di offerta. I paragrafi dovranno essere ordinati per grado decrescente di rischiosità di modo che il primo fattore di rischio rappresenti la rischiosità alla quale si vuole dare maggiore enfasi nell'ambito dell'offerta/quotazione.

Può tuttavia darsi il caso che sussistano più rischiosità rilevanti, correlate tra loro. Tale è per esempio il caso dell'emittente in crisi economico-finanziaria che i cui risultati economici siano negativi. In tal caso tutte le rischiosità devono essere tutte esposte nel primo paragrafo.

Nel primo capoverso di ciascun fattore dovrà sinteticamente essere descritta la specifica rischiosità e poi spiegata nei capoversi successivi, inserendo opportuni rinvii. Nel capitolo «Fattori di rischio» non vanno indicati minacce o rischi potenziali, ma solo rischiosità effettive.

Nell'ipotesi in cui si verifichino successivamente al momento in cui è autorizzata la pubblicazione del prospetto, fatti nuovi e rilevanti (ovvero si dovessero correggere errori materiali o inesattezze del prospetto informativo in quanto suscettibili di influenzare i prodotti finanziari oggetto della sollecitazione), dovrà esserne data notizia in un apposito supplemento al prospetto informativo.


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 10 Dicembre 2007

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