Redditi finanziari esteri sotto la lente del modulo RW. L'indicazione in sede di presentazione del modello Unico 2006 PF nel modulo RW dei redditi finanziari di fonte estera costituisce unitamente alle disposizioni introdotte dalla direttiva Ue n. 2003/48/Ce del 3 giugno 2003 sui redditi da risparmio transfrontalieri, e dei relativi decreti attuativi in vigore dal 1° luglio 2005 con cui è stato introdotto uno scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali dei vari stati membri la principale fonte di informazioni sulle movimentazioni finanziarie. Il modulo RW è diviso in tre sezioni riguardanti: 1) i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria. I trasferimenti all'estero o dall'estero in forma diretta, mediante trasporto al seguito non vanno indicati nella presente sezione; Nella prima sezione si dovranno indicare per ciascuna operazione di trasferimento oltre alla data e all'importo e alle generalità del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione anche il codice dello Stato estero di residenza e la tipologia dell'operazione, indicando cosi come chiarito nelle Istruzioni al modello Unico 2006 PF, il codice: 1 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia; Codici diversi andranno indicati per l'individuazione del mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (denaro o altro mezzo) e un codice a hoc contenuto nella «Tabella codici operazioni con l'estero» relativo alla causale dell'operazione. Qualora poi le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, si legge nelle istruzioni, è determinato, per il 2005, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2006, n. 31. Tale sezioni comprende quindi operazioni effettuate attraverso intermediari non residenti. In mancanza di tale obbligo l'amministrazione finanziaria non potrebbe monitorare le operazioni realizzate dal contribuente italiano. L'obbligo di segnalazione indipendentemente dalle residenza dell'intermediario sussiste per le operazioni di cui alla seconda e terza sezione. Più specificamente nella seconda sezione per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno stato estero, il contribuente dovrà indicare le consistenze dei predetti investimenti e attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta specificando oltre ai codici relativi allo stato estero e alla causale dell'operazione anche l'importo di tali investimenti e attività suddetti. La valorizzazione degli investimenti e delle attività detenute all'estero in questo caso sarà effettuata secondo il cambio del paese dove tali investimenti sono detenuti, prescindendo, specificano le istruzioni, dalla valuta dello stato di emissione delle attività. Nella terza sezione infine per ogni operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, dovranno indicarsi oltre ai consueti codici dello stato estero e della tipologia di operazione anche gli estremi di identificazione della banca, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT, il numero di conto corrente utilizzato nonché la data in cui è intervenuta l'operazione e l'importo della stessa. Nell'ipotesi in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari di cui ai primi due commi dell'art. 1 del dl n. 167 del 1990, le istruzioni chiariscono che dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia. Nell'ipotesi in cui il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento:
di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante uno o più conti correnti, viene inoltre precisato che in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi a indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero, dall'Italia e sull'estero specificando i relativi codici e indicandone il relativo importo. Inoltre per quanto riguarda le operazioni estero su estero, il contribuente dovrà indicare gli estremi del conto di destinazione.
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