Sono tenuti alla compilazione del modulo RW le persone fisiche, le società semplici e le associazioni di cui all'art. 5 Tuir nonché gli enti non commerciali residenti in Italia che attività finanziarie (o svolgono investimenti finanziari) all'estero. I redditi finanziaria di fonte estera comprendono:
L'obbligo di dichiarazione può essere escluso non solo perché il contribuente non rientra nella categoria dei soggetti obbligati ma anche per motivi oggettivi e più precisamente legati all'ammontare complessivo degli investimenti e attività. Più specificamente l'obbligo di dichiarazione non opera in primo luogo nell'ipotesi in cui tale ammontare, ivi inclusi i disinvestimenti sia inferiore a 12.500 euro. Esclusi inoltre dall'obbligo di dichiarazione i certificati in serie o di massa e i titoli gestiti o amministrati dagli intermediari residenti autorizzati ed i contratti in cui questi ultimi siano intervenuti nonché i redditi riscossi da tali intermediari relativi a depositi e conti correnti. L'esclusione di tali operazioni dall'obbligo di dichiarazione si spiega tenendo conto che tali obblighi vengono in realtà assolti dagli intermediari che intervengono nell'operazione. Nell'ipotesi in cui un soggetto residente in Italia detenga un conto corrente bancario o postale all'estero, la circolare n. 54/E del 19 giugno 2002 ha chiarito che se i redditi derivanti dal conto corrente sono riscossi attraverso l'intervento di intermediari italiani, non sussiste l'obbligo di dichiarazione nel modulo RW. Per usufruire dell'esonero il contribuente deve dare disposizioni alla banca estera, presso cui è detenuto il conto, di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero al massimo entro il mese di maturazione su un conto corrente italiano specificando nella causale:
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