Redditi esteri al test del quadro Rw

L'obbligo di dichiarazione: ambito oggettivo ed esclusioni

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Sono tenuti alla compilazione del modulo RW le persone fisiche, le società semplici e le associazioni di cui all'art. 5 Tuir nonché gli enti non commerciali residenti in Italia che attività finanziarie (o svolgono investimenti finanziari) all'estero. I redditi finanziaria di fonte estera comprendono:

i redditi soggetti alla ritenuta gli interessi e altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti;

gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi gli interessi delle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del dpr 29 settembre 1973, n. 601, emessi all'estero, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27% ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del dlgs 1° aprile 1996, n. 239;

i redditi di cui all'art. 18 del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) vale a dire i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

L'obbligo di dichiarazione può essere escluso non solo perché il contribuente non rientra nella categoria dei soggetti obbligati ma anche per motivi oggettivi e più precisamente legati all'ammontare complessivo degli investimenti e attività.

Più specificamente l'obbligo di dichiarazione non opera in primo luogo nell'ipotesi in cui tale ammontare, ivi inclusi i disinvestimenti sia inferiore a 12.500 euro.

Esclusi inoltre dall'obbligo di dichiarazione i certificati in serie o di massa e i titoli gestiti o amministrati dagli intermediari residenti autorizzati ed i contratti in cui questi ultimi siano intervenuti nonché i redditi riscossi da tali intermediari relativi a depositi e conti correnti.

L'esclusione di tali operazioni dall'obbligo di dichiarazione si spiega tenendo conto che tali obblighi vengono in realtà assolti dagli intermediari che intervengono nell'operazione. Nell'ipotesi in cui un soggetto residente in Italia detenga un conto corrente bancario o postale all'estero, la circolare n. 54/E del 19 giugno 2002 ha chiarito che se i redditi derivanti dal conto corrente sono riscossi attraverso l'intervento di intermediari italiani, non sussiste l'obbligo di dichiarazione nel modulo RW. Per usufruire dell'esonero il contribuente deve dare disposizioni alla banca estera, presso cui è detenuto il conto, di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero al massimo entro il mese di maturazione su un conto corrente italiano specificando nella causale:

l'ammontare lordo;

l'eventuale ritenuta applicata all'estero.


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 15 Maggio 2006


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