La direttiva sul risparmio riguarda i pagamenti di interessi effettuati nei confronti di persone fisiche fiscalmente residenti in uno stato diverso da quello in cui è residente l'agente pagatore e in cui la direttiva si rende applicabile. Al riguardo si rileva che per beneficiario effettivo si intende qualsiasi persona fisica residente in un altro stato membro che:
Fatta salva la possibilità di provare che il soggetto che percepisce gli interessi di non aver ricevuto il pagamento a proprio vantaggio. L'agente pagatore (o collecting agent) si identifica invece in «qualsiasi operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuire il pagamento degli interessi». Secondo quanto stabilito dall'art. 1 del dlgs 18 aprile 2005, n. 84 che sono considerati agenti pagatori e quindi obbligati a comunicare all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati direttamente in favore di persone fisiche, che risultino essere beneficiarie effettive del pagamento e residenti in un altro stato membro i seguenti soggetti residenti:
I soggetti residenti in Italia possono percepire gli interessi:
Nel caso in cui gli interessi siano percepiti attraverso intermediari la direttiva non è applicabile poiché trova applicazione in quanto non vi è una relazione diretta tra l'agente pagatore e il beneficiario effettivo del pagamento degli interessi ma tra questi e l'intermediario italiano applicandosi dunque in tal caso le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Se si tratta invece di redditi percepiti direttamente dall'estero senza l'intervento di intermediari si deve operare un'ulteriore distinzione basata sullo stato in cui l'investimento è stato realizzato. Più precisamente se l'investimento è stato effettuato in uno stato che ha aderito allo scambio di informazioni cosi come regolato dalla direttiva si applicheranno le ordinari regole in materia di monitoraggio fiscale e redditi finanziari prodotti all'estero. Nell'ipotesi invece in cui l'investimento sia stato realizzato negli stati che, nel periodo transitorio previsto nella direttiva (l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo in tale periodo non sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di scambio di informazioni ed applicano quindi una speciale euro-ritenuta alla fonte), continuano ad applicare la ritenuta alla fonte, essendo gli stati membri tenuti ad evitare che durante tale periodo possano aversi fenomeni di doppia imposizione (data dalla percezione di interessi già gravati di ritenuta alla fonte) si è stabilita l'attribuzione al beneficiario effettivo, residente nel territorio dello stato, un credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero ex art. 165 Tuir. Al riguardo possono verificarsi due ipotesi:
I soggetti non residenti, non rendendosi nei loro confronti applicabile le disposizioni contenute nella direttiva, saranno sottoposti all'ordinario regime impositivo che ne prevede la tassazione per i redditi prodotti nel territorio dello stato secondo quanto previsto dall'art. 23 Tuir che considera tali «(…) i redditi di capitale corrisposti dallo stato, da soggetti residenti nel territorio dello stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali» e i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) dell'art. 67 Tuir derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati.
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