Rendite finanziarie, aliquota al 15%

Aliquota unificata

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Uno degli aspetti cardini della riforma in discussione prevede l'unificazione delle aliquote fiscali applicate ai rendimenti finanziari, attualmente pari al 27 e al 12,5%, a una sola aliquota pari al 20%. Sul punto l'Assonime si è mostrata molto favorevole nonostante l'associazione stessa abbia sottolineato come sulla base della struttura dei portafogli d'investimento del 2004 per mantenere l'invarianza di gettito sarebbe sufficiente un'aliquota del 15%; al contrario, l'aliquota del 20% dovrebbe portare a maggiori entrate per circa 3 miliardi di euro.

A ogni modo, osserva l'associazione, il buon andamento delle entrate del 2006 consente di ritenere che le esigenze di gettito siano secondarie rispetto a quelle di semplificazione e di trasparenza del sistema.

Tali conclusioni, tuttavia, non appaiono convincenti in primo luogo perché è innegabile che la riforma in questione era inserita nel programma di governo come strumento di «redistribuzione della ricchezza», ma soprattutto perché dallo studio eseguito dalla Commissione all'uopo istituita presso il ministero delle finanze emerge in modo inequivocabile come l'esigenza principale sia quella di «far cassa». Il miglior andamento delle entrate del 2006, poi, non ha avuto altro effetto se non quello di stralciare il disegno di legge delega dalla Finanziaria rinviandone la discussione a un momento successivo e più favorevole rispetto a quello dell'approvazione della legge finanziaria dando un po' di ossigeno all'azione di governo.

Altra questione esaminata è stata l'entrata in vigore della nuova aliquota. In proposito, lo studio condotto dal ministero delle finanze aveva manifestato l'esigenza che la nuova aliquota non dovesse essere applicata con effetti retroattivi, ovvero che trovasse applicazione sui redditi maturati solo da una certa data in poi, successiva all'entrata in vigore della riforma, ma che tuttavia avrebbe dovuto essere applicata a tutti i redditi ancorché derivanti dai titoli emessi prima dell'entrata in vigore della riforma stessa.

Si noterà, quindi, come la pretesa non retroattività sia stata intesa con l'accezione meno ampia possibile. Al riguardo, l'Assonime si è limitata a constatare come l'applicazione della nuova aliquota ai titoli già presenti sul mercato possa determinare una loro caduta di valore e a ricordare come in un'occasione analoga nel 1986, quando si passò dal 6,25 al 12,5% sui rendimenti dei titoli di stato, si preferì favorire i vecchi investitori lasciando invariata l'aliquota dei vecchi titoli.

Tale ultima soluzione, tuttavia, secondo l'associazione comporterebbe complicazioni amministrative per i depositari dei titoli, complicazioni che, a ogni modo, nell'era moderna dei software avanzati appaiono quantomeno «discutibili».

Quanto alla tassazione dei dividendi, in linea con il ministero delle finanze, l'associazione evidenzia la necessità che l'incremento dell'aliquota dal 12,5 al 20% si accompagni a una riduzione della base imponibile onde evitare un livello di tassazione superiore a quello previsto per le partecipazioni qualificate; viene, al contrario, scartata l'ipotesi di mantenere invariata l'aliquota per tale tipologia di redditi al fine di evitare che proprio in ragione di tale diversità divenga impossibile nell'ambito delle gestione patrimoniali sommare detti redditi con gli altri redditi finanziari.

L'intervento si chiude, infine, con la proposta di estendere l'aliquota del 20% anche ai proventi derivanti dai canoni di locazione dei fabbricati nella duplice considerazione che: a) da un lato non ha più senso distinguere tra proventi mobiliari e immobiliari posto che mediante strumenti finanziari derivati è possibile trasformare l'una categoria nell'altra, b) nell'ambito di omogeneizzazione della tassazione delle rendite appare ragionevole prevedere una tassazione sostitutiva anche per tali proventi.


Autore: Daniele Terenzi
Fonte: ItaliaOggi Sette – 31 Dicembre 2006


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