Il rimborso lo richiede il mutuante

Imposta sostitutiva sui mutui

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La richiesta di rimborso dell'imposta sostituiva sui mutui pagata in misura maggiore dell'aliquota prevista deve essere effettuata dall'ente erogatore del mutuo e non dal contribuente che ha pagato l'imposta. Così l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 85/E del 12 luglio 2006 in relazione alle modalità di rimborso delle somme indebitamente corrisposte per errata applicazione dell'imposta sostitutiva sui mutui.

L'articolo 2, comma 1-bis del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, di cui al dpr 29 settembre 1973, n. 601 e ha esteso le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 di detto decreto alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti e iscritti.

Rientrano quindi nell'ambito oggettivo di applicazione della norma le operazioni di mutuo poste in essere dagli enti previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e iscritti. Più specificamente come chiarito dalla circolare 9 maggio 2005, n. 19. Il presupposto di natura soggettiva si verifica quando concorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il soggetto che concede il mutuo (mutuante) sia un ente, un istituto, un fondo o una cassa, che persegue in via istituzionale finalità previdenziali;
b) il mutuatario sia un dipendente del soggetto che eroga il finanziamento o un iscritto allo stesso.

Nel caso di specie si trattava dell'applicazione di un'aliquota più elevata ossia del 2% in luogo dello 0,25% prevista nell'ipotesi in cui il mutuo sia finalizzato all'acquisto della prima casa. Il rimborso può quindi essere dovuto sia all'applicazione dell'aliquota del 2% in luogo di quella dello 0,25%, prevista dal regime sostitutivo che all'applicazione del regime ordinario in luogo di quello sostitutivo. Diverse sono nelle due ipotesi le modalità di rimborso anche con riguardo ai soggetti legittimati a chiederlo e a diversi uffici competenti a liquidarlo.

Se infatti il rimborso è dovuto all'applicazione di un'aliquota più elevata, il rimborso dovrà essere erogato dall'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione. Per l'individuazione del soggetto competente a richiedere il rimborso (legittimato attivo) si dovrà aver riguardo a quanto precisato con la risoluzione n. 162/05 secondo cui: «L'articolo 17 del dpr 29 settembre 1973, n. 601 (…) stabilisce che i soggetti passivi che "…sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva" sono esclusivamente "gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16…", ai quali la norma non attribuisce alcun diritto od obbligo di rivalsa nei confronti del mutuatario».

Legittimato attivo a richiedere il rimborso della maggiore imposta pagata non è quindi il mutuatario ma l'ente erogatore del mutuo anche se di fatto è il mutuatario ad avere versato all'ente (nel caso di specie l'Inail) la maggiore imposta.

L'imposta sostitutiva

L'agevolazione sui mutui. Secondo quanto previsto dall'art. 15 del dpr n. 601/73 le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
L'imposta sostitutiva. Stabilisce l'art. 17 del dpr 601/73 che gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti e operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività.


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 31 Luglio 2006


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