Il rimborso lo richiede il mutuante

Un nuovo stop alla traslazione dell'imposta

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Dall'Agenzia un altro stop alla traslazione dell'imposta. Già in un'altra occasione infatti l'amministrazione finanziaria si era pronunciata in relazione alla traslazione economica dell'imposta sostitutiva sui mutui.

Più precisamente, con la risoluzione del 12 aprile 1988, prot. 17, aveva chiarito l'indeducibilità delle imposte sui redditi e di quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa e la deducibilità delle altre imposte nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

L'imposta sostitutiva, si era allora chiarito, non essendo ricompresa tra quelle per le quali è prevista la rivalsa obbligatoria o facoltativa né essendo a esse assimilabile, è deducibile nella determinazione del reddito d'impresa, a nulla influendo la circostanza che la stessa abbia formato oggetto di traslazione economica per il corrispondente ammontare nei confronti di soggetti diversi da quelli di diritto, traslazione che non comporta la sostituzione di un soggetto a un altro, nella corresponsione dell'imposta, ma semplicemente un aumento del corrispettivo della prestazione.

Precedentemente era stata la Corte di cassazione a fissare sia pure indirettamente, (con la sentenza del 18 dicembre 1985, n. 6445 poi confermata anche dalla sentenza n. 14 maggio 2003, n. 7440), l'irrilevanza della traslazione economica dell'imposta.

Nel nostro ordinamento, ha affermato la Suprema corte, nonostante la norma dell'art. 53 Cost., resta fermo il fondamentale criterio della tendenziale irrilevanza giuridica del fenomeno economico della traslazione dell'imposta.

Il soggetto obbligato dalla legge tributaria a pagare l'imposta in quanto svolga una certa attività, o possegga determinati beni (il contribuente cioè che viene «percosso» dall'imposta), tende per legge economica a scaricare il peso tributario su coloro con cui entra in rapporto a cagione della cosa posseduta o della attività svolta. (…)

Se, quindi, viene pagato indebitamente un tributo indiretto la ripetizione spetta al contribuente di diritto, indipendentemente dalla circostanza che egli sia riuscito a scaricarlo su altro soggetto (il contribuente di fatto) avvalendosi dello strumento della traslazione. (…).

Per il diritto comunitario, che è diritto immediatamente o direttamente applicabile dai giudici italiani (cfr. la sentenza n. 170/84 della Corte costituzionale), la traslazione delle imposte è fenomeno giuridicamente legittimo tanto da giustificare la ripetizione del tributo indebitamente versato dal soggetto che ne abbia trasferito ad altri il carico.


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 31 Luglio 2006


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