Il rimborso lo richiede il mutuante

Imposta sostitutiva sui mutui

La richiesta di rimborso dell'imposta sostituiva sui mutui pagata in misura maggiore dell'aliquota prevista deve essere effettuata dall'ente erogatore del mutuo e non dal contribuente che ha pagato l'imposta.

Mutuo ipotecario

Il rimborso potrebbe però essere dovuto anche all'erronea applicazione del regime ordinario in luogo di quello sostitutivo. Nel mutuo ipotecario oltre all'imposta di registro in misura fissa, è dovuta anche l'imposta ipotecaria, nella misura proporzionale del 2%, per l'iscrizione di ipoteca.

Dall'Agenzia un altro stop alla traslazione dell'imposta. Già in un'altra occasione infatti l'amministrazione finanziaria si era pronunciata in relazione alla traslazione economica dell'imposta sostitutiva sui mutui.

A cura di Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 31 Luglio 2006

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