Delucidazioni in merito al nuovo adempimento di comunicazione, da parte del contribuente all’Agenzia delle Entrate, per lavori inerenti gli interventi di riqualificazione energetica.
Con riferimento alla detrazione del 55%, introdotta dalla Legge Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), a fronte del sostenimento di spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, recentemente e` intervenuto l’art. 29 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 (s.o. n. 14 alla Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22), prevedendo, tra le altre cose, per le suddette spese sostenute negli anni 2009 e 2010, l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, fermo restando l’adempimento della comunicazione all’Enea entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori come previsto dal D.M. 7 aprile 2008. A tal fine, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, protocollo n. 57639/2009, e` stato approvato il modello di comunicazione, e sono state fornite le relative istruzioni e lemodalita` di trasmissione all’amministrazione finanziaria. Il nuovo Modello di comunicazioneL’Agenzia delle Entrate con protocollo n. 57639/2009 ha approvato il Modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica previsti dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (vedi fac-simile Tavola 1). ![]() Tavola 1 Soggetti interessati all’invio del modello di comunicazioneI contribuenti, persone fisiche e non, che effettuano interventi di riqualificazione energetica (Tavola 2) sono obbligati a presentare il suddetto modello (disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate), con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta nel quale sono iniziati, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Tavola 2 Modalità e termini di presentazione del modello di comunicazioneIl suddetto modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente con modalita` telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, entro novanta giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
Tavola 3 Un esempio praticoUn contribuente, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che abbia iniziato, nel corso dell’anno 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono anche nell’anno 2010, dovra` inviare la comunicazione entro il 31 marzo 2010. Situazioni in cui non si presenta il modello di comunicazioneIl nuovomodello di comunicazione non deve essere trasmesso telematicamente nei seguenti casi:
Compilazione del modello di comunicazioneNel modello occorre indicare:
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