Scissioni immobiliari, rischio elusione ridotto se non cambia il controllo. È quanto emerge nei pareri n. 18 e 19 del 16 maggio 2006 in risposta a due interpelli aventi entrambi ad oggetto un'operazione di scissione parziale. Così nel parere n. 17 il Comitato si è pronunciato in merito ad una scissione parziale proporzionale di una srl che fabbrica plafoniere ed apparecchi di illuminazione in genere, in un complesso immobiliare costituito da un capannone e da una palazzina servizi con aree adiacenti.
L'immobile era stato condotto in locazione finanziaria sino al 22 giugno 2004 per esser poi riscattato attraverso l'accensione di un mutuo ipotecario. La Società è partecipata in parte uguale dai tre fratelli che detengono anche le quote della beneficiaria che svolge attività immobiliare. L'operazione di scissione (parziale proporzionale) che si intende porre in essere comporterebbe il trasferimento alla beneficiaria:
al fine di realizzare il passaggio delle quote della scissa «ai figli degli attuali soci mediante atto di donazione, nel breve volgere di qualche anno, in tutto o in parte delle quote sociali, ovvero la cessione di quote a terzi interessati ad investire nell'azienda ed apportare nuovi capitali», tenuto conto che in questa seconda ipotesi «l'alleggerimento del patrimonio della X, con l'espulsione della parte immobiliare, ne faciliterebbe l'ingresso con un esborso minore per l'acquisizione della quota di partecipazione». Attraverso la concentrazione degli immobili in capo alla beneficiaria si intende inoltre incrementarne la redditività. Le quote della beneficiaria non verrebbero cedute ai terzi mentre gli immobili sarebbero locati, a prezzo di mercato alla società gestionale ed a terzi. Le quote della società gestionale sarebbero trasferite «ai figli degli attuali soci mediante atto di donazione entro il 31 dicembre 2007. Nel ricordare la neutralità fiscale della scissione e quindi non elusiva «specialmente nel caso che il trasferimento di attività dalla Società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni di impresa» il Comitato richiama due pareri del 2005 (n. 50 e 51 del 15 dicembre 2005) ricordando come nell'ipotesi in cui la scissione realizza l'ingresso di nuovi soci, persone fisiche si deve tener conto «anche a livello di intenzioni, delle future variazioni della partecipazione, tanto con riferimento alla beneficiaria, quanto con riferimento alla scissa». L'elusività della scissione si rinviene quindi nel concepire la stessa come una passaggio preordinato esclusivamente alla futura acquisizione da parte di terzi delle partecipazioni di controllo nella società operativa. In tal caso infatti l'operazione sarebbe strumentalmente volta «a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici (come, per esempio, la cessione diretta dell'azienda, con esclusione della componente immobiliare), il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso». Al riguardo pur essendo le motivazioni addotte dall'istante a sostegno dell'operazione sono considerate «estremamente generiche e non documentate» il Comitato riconosce trattarsi di un'operazione fiscalmente neutrale non derivando dal trasferimento di un elemento patrimoniale dalla scissa a favore della beneficiaria «alcuna sottrazione al regime ordinario d'impresa» poiché «il plusvalore relativo a tale componente patrimoniale, reso provvisoriamente latente dall'operazione, concorrerà alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui l'immobile sarà ceduto o assegnato ai soci». Tuttalpiù si verrebbe quindi a verificare un differimento del momento impositivo e non invece un esonero da tassazione. Sia la beneficiaria che la scissa non sarebbero quindi destinati ad essere utilizzati come «meri "contenitori" per realizzare successivi assetti proprietari al di fuori del nucleo familiare degli attuali soci» stante la volontà degli stessi di non cedere le loro quote nella beneficiaria a terzi ma di donare, dopo il trasferimento dell'immobile, le quote di partecipazione della società gestionale ai propri figli. Il parere positivo espresso dal Comitato deve ritenersi quindi subordinato a che non si verifichi successivamente alla donazione, il trasferimento del controllo nella società operativa o della immobiliare in capo a terzi. La non elusività della scissione in oggetto conclude quindi il Comitato, è quindi riconosciuta sul presupposto che la stessa non sia finalizzata alla successiva:
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