Siiq comunicazioni fiscali al via. Con il provvedimento del 28 novembre 2007 l'Agenzia delle entrate approva il modello che le società che intendono optare per il regime Siiq dovranno inviare alla competente direzione generale. Con lo stesso provvedimento viene inoltre istituito l'elenco delle società ammesse al regime delle Siiq. Si tratta di un elenco che l'Agenzia delle entrate dovrà aggiornare, con cadenza almeno annuale, sulla base delle comunicazioni inviate dalle Siiq ai sensi del presente provvedimento. Così l'Agenzia delle entrate nel provvedimento del 28 novembre 2007 in cui comunica le modalità di esercizio dell'opzione per il regime civile e fiscale delle Siiq e l'istituzione dell'elenco delle società ammesse a tale regime secondo quanto stabilito dal dm dell'economia e delle finanze n. 174 del 7 settembre 2007. L'opzione per il regime Siiq può essere esercitata dalle società per azioni residenti nel territorio dello stato le cui azioni siano negoziate in mercati regolamentati (ovvero siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati entro il 30 aprile 2008) e in cui: nessun socio possieda direttamente o indirettamente più del 51% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51% dei diritti di partecipazione agli utili e almeno il 35% delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell'1% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1% dei diritti di partecipazione agli utili. Possono inoltre esercitare l'opzione anche le spa residenti a condizione che siano controllate da una Siiq che abbia i requisiti per il consolidamento di cui agli articoli 117, comma 1, e 120 del Tuir e che i diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili siano posseduti per almeno il 95% dalla Siiq controllante o da altre Siiq. L'accesso al regime Siiq non è necessariamente precluso dalla mancanza di uno o più requisiti di accesso al regime speciale al momento di esercizio dell'opzione. In tal caso si potrà darne atto nella comunicazione e l'opzione non produce effetti se la ricorrenza dei requisiti non interviene a decorrere dall'inizio del primo periodo d'imposta da cui si intende applicare il regime speciale. Lo stesso modello dovrà essere utilizzato per comunicare all'Agenzia delle entrate il possesso di tali requisiti in un momento successivo all'esercizio dell'opzione. Al riguardo nelle istruzioni di compilazione del modello si chiarisce che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale ha effetto anche nel caso in cui le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati entro il 30 aprile 2008 fermo restando che della quotazione deve essere data comunicazione all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati. La comunicazione di esercizio dell'opzione deve essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mezzi postali similari o consegna diretta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto che esercita l'opzione. L'opzione una volta esercitata è irrevocabile e comporta l'assunzione della qualifica di «Società di investimento immobiliare quotata - Siiq», ovvero di «Società di investimento immobiliare non quotata - Siinq», qualifica da indicarsi nella denominazione sociale (anche nella forma abbreviata) e in tutti i documenti della società stessa. La direzione regionale competente per territorio può, entro 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, chiedere chiarimenti o integrazioni della comunicazione. Ulteriori comunicazioni sono poi poste a carico della Siiq che sia coinvolta in operazioni straordinarie. In particolare, in caso di scissione parziale della Siiq o della Siinq o di conferimento di aziende a rami di azienda, le società beneficiarie o conferitarie non possono esercitare l'opzione per la prosecuzione del regime speciale della Siiq (o della Siinq) scissa o conferente anche se l'opzione resta valida nei confronti del soggetto che l'ha esercitata a condizione che non vengono meno i requisiti previsti dalla legge. Se invece sia l'incorporante sia l'incorporata (ovvero sia la scissa sia la beneficiaria) sono Siiq o Siinq l'incorporante (o nella scissione totale la beneficiaria) è tenuta a comunicare l'estinzione del soggetto incorporato o scisso indicando nel modello di comunicazione allegato al provvedimento in oggetto:
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