Siiq, comunicazioni fiscali al via

Modello ed elenco delle società ammesse a tale regime

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Siiq comunicazioni fiscali al via. Con il provvedimento del 28 novembre 2007 l'Agenzia delle entrate approva il modello che le società che intendono optare per il regime Siiq dovranno inviare alla competente direzione generale. Con lo stesso provvedimento viene inoltre istituito l'elenco delle società ammesse al regime delle Siiq. Si tratta di un elenco che l'Agenzia delle entrate dovrà aggiornare, con cadenza almeno annuale, sulla base delle comunicazioni inviate dalle Siiq ai sensi del presente provvedimento.

Così l'Agenzia delle entrate nel provvedimento del 28 novembre 2007 in cui comunica le modalità di esercizio dell'opzione per il regime civile e fiscale delle Siiq e l'istituzione dell'elenco delle società ammesse a tale regime secondo quanto stabilito dal dm dell'economia e delle finanze n. 174 del 7 settembre 2007.

L'opzione per il regime Siiq può essere esercitata dalle società per azioni residenti nel territorio dello stato le cui azioni siano negoziate in mercati regolamentati (ovvero siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati entro il 30 aprile 2008) e in cui: nessun socio possieda direttamente o indirettamente più del 51% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51% dei diritti di partecipazione agli utili e almeno il 35% delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell'1% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1% dei diritti di partecipazione agli utili.

Possono inoltre esercitare l'opzione anche le spa residenti a condizione che siano controllate da una Siiq che abbia i requisiti per il consolidamento di cui agli articoli 117, comma 1, e 120 del Tuir e che i diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili siano posseduti per almeno il 95% dalla Siiq controllante o da altre Siiq. L'accesso al regime Siiq non è necessariamente precluso dalla mancanza di uno o più requisiti di accesso al regime speciale al momento di esercizio dell'opzione. In tal caso si potrà darne atto nella comunicazione e l'opzione non produce effetti se la ricorrenza dei requisiti non interviene a decorrere dall'inizio del primo periodo d'imposta da cui si intende applicare il regime speciale.

Lo stesso modello dovrà essere utilizzato per comunicare all'Agenzia delle entrate il possesso di tali requisiti in un momento successivo all'esercizio dell'opzione. Al riguardo nelle istruzioni di compilazione del modello si chiarisce che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale ha effetto anche nel caso in cui le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati entro il 30 aprile 2008 fermo restando che della quotazione deve essere data comunicazione all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati.

La comunicazione di esercizio dell'opzione deve essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mezzi postali similari o consegna diretta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto che esercita l'opzione. L'opzione una volta esercitata è irrevocabile e comporta l'assunzione della qualifica di «Società di investimento immobiliare quotata - Siiq», ovvero di «Società di investimento immobiliare non quotata - Siinq», qualifica da indicarsi nella denominazione sociale (anche nella forma abbreviata) e in tutti i documenti della società stessa. La direzione regionale competente per territorio può, entro 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, chiedere chiarimenti o integrazioni della comunicazione.

Ulteriori comunicazioni sono poi poste a carico della Siiq che sia coinvolta in operazioni straordinarie. In particolare, in caso di scissione parziale della Siiq o della Siinq o di conferimento di aziende a rami di azienda, le società beneficiarie o conferitarie non possono esercitare l'opzione per la prosecuzione del regime speciale della Siiq (o della Siinq) scissa o conferente anche se l'opzione resta valida nei confronti del soggetto che l'ha esercitata a condizione che non vengono meno i requisiti previsti dalla legge.

Se invece sia l'incorporante sia l'incorporata (ovvero sia la scissa sia la beneficiaria) sono Siiq o Siinq l'incorporante (o nella scissione totale la beneficiaria) è tenuta a comunicare l'estinzione del soggetto incorporato o scisso indicando nel modello di comunicazione allegato al provvedimento in oggetto:

la cessazione del regime speciale in capo al soggetto che si estingue per effetto dell'operazione straordinaria;

il codice fiscale del soggetto estinto;

la data dell'efficacia giuridica e di quella fiscale dell'operazione.

Il provvedimento in sintesi
Il contenuto della comunicazione

Costituiscono cause di cessazione dal regime fiscale previsto per le Siiq o per la Siinq:

1.

la mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate all'articolo;

2.

la mancata osservanza per un solo periodo d'imposta di entrambe le condizioni di prevalenza di cui al punto precedente;

3.

la mancata osservanza dell'obbligo di distribuzione ai soci di almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dalla gestione esente;

4.

la perdita del requisito della residenza nel territorio dello Stato;

5.

la perdita della natura giuridica di società per azioni;

6.

la perdita del requisito relativo ai limiti di partecipazione di cui all'articolo 1, comma 1, let. d), del provvedimento di approvazione del modello di comunicazione;

7.

la revoca dell'ammissione alla negoziazione delle azioni nei mercati regolamentati;

8.

la perdita dei requisiti partecipativi previsti per l'adesione al regime speciale delle SIINQ di cui all'articolo 1, comma 125, della legge finanziaria 2007;

9.

le operazioni straordinarie per le quali la società avente causa in regime ordinario non intende, ovvero è impossibilitata, per mancanza dei requisiti, a proseguire il regime speciale della società dante causa che si estingue;

10.

le operazioni straordinarie per le quali sia la società dante causa che si estingue, sia la società avente causa, avevano già optato per il regime speciale anteriormente alla data di efficacia dell'operazione stessa;

11.

la cessazione degli effetti dell'opzione per il consolidato nazionale tra la SIINQ e la SIIQ controllante;

12.

lo scioglimento della società.

Decadenza dal regime speciale

La comunicazione di esercizio dell'opzione deve contenere i seguenti elementi, a pena di nullità:

1.

denominazione, domicilio fiscale e codice fiscale della società;

2.

nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, domicilio e codice fiscale del rappresentante legale;

3.

domicilio del soggetto o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Agenzia delle entrate;

4.

manifestazione della volontà di avvalersi del regime speciale civile e fiscale Siiq ed indicazione del primo periodo di imposta dal quale la società intende avvalersi di tale regime;

5.

dichiarazione sostitutiva, che attesti:
- che la società per azioni è residente nel territorio dello Stato;
- che, sulla base delle risultanze a disposizione della società, nessun socio possiede direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili e almeno il 35 per cento delle azioni è detenuto dai soci che non possiedono direttamente o indirettamente più dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili;
- la società si trova in una delle seguenti condizioni:
- è una società per azioni le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati. Nel caso previsto dal comma 1, capoverso della lettera c), dell'articolo 1, la società deve attestare che è in corso il procedimento per l'amissione delle azioni alla negoziazione nei mercati regolamentati; oppure
- è una società per azioni, le cui azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, che è controllata da una SIIQ che abbia i requisiti per il consolidamento ed è partecipata, per almeno il 95 per cento in relazione ai diritti di voto nell'assemblea ordinaria ed alla partecipazione agli utili, dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.

6.

dichiarazione circa l'eventuale assenza al momento della presentazione dell'opzione di uno o più dei predetti requisiti. In tal caso, il sopravvenuto possesso dei requisiti mancanti deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate, utilizzando il medesimo modello di comunicazione;

7.

sottoscrizione del rappresentante legale.


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 3 Dicembre 2007

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