Nella comunicazione n. DEM/6064293 del 28/7/2006 la Consob ha inoltre chiarito il contenuto delle note illustrative ponendo l'obbligo a dar evidenza di informazioni riguardanti per esempio le operazioni con parti correlate e gli eventi e operazioni significative non ricorrenti. In entrambi i casi le informazioni relative alle parti correlate e ai rapporti con esse intrattenuti nonché agli eventi e operazioni significative non ricorrenti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti. Adeguata evidenza deve inoltre essere data alla operazioni atipiche e/o inusuali definite come «quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza». Le note illustrative deve inoltre indicare l'ammontare della posizione finanziaria netta riportando il dettaglio delle sue principali componenti e l'indicazione delle posizioni di debito e di credito verso parte correlate. Per quanto concerne invece le singole voci di bilancio la Consob individua una serie di sottovoci che, se di importo significativo, devono essere evidenziate negli schemi di bilancio. Si tratta in particolare: nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, degli ammontari delle posizioni o transazioni con parti correlate, distintamente dalle voci di riferimento. Tale indicazione può essere omessa per singole voci qualora la presentazione non sia significativa ai fini della comprensione della posizione finanziaria e patrimoniale, del risultato economico e dei flussi finanziari dell'impresa e/o del gruppo;
Chiarimenti importanti in merito alla relazione sulla gestione sono invece contenuti nella comunicazione del 28 luglio 2006. Più specificamente si stabilisce l'obbligo per gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli emittenti con strumenti finanziari diffusi, inclusi quelli bancari e assicurativi, di fornire nella relazione sulla gestione determinate informazioni. Cosi nel caso in cui oltre agli schemi di bilancio previsti dalla legge vengano predisposti anche distinti schemi riclassificati, deve darsi «una chiara ed esaustiva descrizione dei criteri adottati nella loro predisposizione» inserendo per le principali voci riportate negli schemi riclassificati apposite annotazioni di rinvio alle voci degli schemi obbligatori. Inoltre al fine di fornire una rappresentazione più completa anche a livello di gruppo societario si prevede che la relazione contenga anche il prospetto di raccordo fra il risultato del periodo e il patrimonio netto di gruppo con gli analoghi valori della capogruppo. Richiesta inoltre una descrizione delle principali operazioni atipiche e/o inusuali avvenute nel corso del periodo contabile di riferimento e dei loro effetti è espressamente prevista con gli effetti nonché degli effetti prodotti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Nel caso poi di operazioni infragruppo e di operazioni con parti correlate si dovrà indicare l'interesse della società al compimento dell'operazione.
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