Società quotate, bilanci più chiari

Transazioni intercorse con parti correlate

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Nella comunicazione n. DEM/6064293 del 28/7/2006 la Consob ha inoltre chiarito il contenuto delle note illustrative ponendo l'obbligo a dar evidenza di informazioni riguardanti per esempio le operazioni con parti correlate e gli eventi e operazioni significative non ricorrenti.

In entrambi i casi le informazioni relative alle parti correlate e ai rapporti con esse intrattenuti nonché agli eventi e operazioni significative non ricorrenti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti. Adeguata evidenza deve inoltre essere data alla operazioni atipiche e/o inusuali definite come «quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza».

Le note illustrative deve inoltre indicare l'ammontare della posizione finanziaria netta riportando il dettaglio delle sue principali componenti e l'indicazione delle posizioni di debito e di credito verso parte correlate. Per quanto concerne invece le singole voci di bilancio la Consob individua una serie di sottovoci che, se di importo significativo, devono essere evidenziate negli schemi di bilancio. Si tratta in particolare: nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, degli ammontari delle posizioni o transazioni con parti correlate, distintamente dalle voci di riferimento.

Tale indicazione può essere omessa per singole voci qualora la presentazione non sia significativa ai fini della comprensione della posizione finanziaria e patrimoniale, del risultato economico e dei flussi finanziari dell'impresa e/o del gruppo;

nel prospetto di conto economico, dei componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività.
Tali componenti di reddito devono essere evidenziati distintamente nelle voci di costo o di ricavo di riferimento.
Infine sul criterio di classificazione degli schemi di bilancio la delibera in oggetto afferma che se l'impresa presentare le poste patrimoniali in ordine al loro grado di liquidità nelle note al bilancio devono riportarsi

le motivazioni di tale scelta e

la circostanza che la presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni attendibili e più significative rispetto alla distinzione delle poste patrimoniali in corrente/non corrente;

adeguata informativa della composizione di eventuali saldi intermedi inseriti nel prospetto di conto economico.

Chiarimenti importanti in merito alla relazione sulla gestione sono invece contenuti nella comunicazione del 28 luglio 2006. Più specificamente si stabilisce l'obbligo per gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli emittenti con strumenti finanziari diffusi, inclusi quelli bancari e assicurativi, di fornire nella relazione sulla gestione determinate informazioni.

Cosi nel caso in cui oltre agli schemi di bilancio previsti dalla legge vengano predisposti anche distinti schemi riclassificati, deve darsi «una chiara ed esaustiva descrizione dei criteri adottati nella loro predisposizione» inserendo per le principali voci riportate negli schemi riclassificati apposite annotazioni di rinvio alle voci degli schemi obbligatori. Inoltre al fine di fornire una rappresentazione più completa anche a livello di gruppo societario si prevede che la relazione contenga anche il prospetto di raccordo fra il risultato del periodo e il patrimonio netto di gruppo con gli analoghi valori della capogruppo.

Richiesta inoltre una descrizione delle principali operazioni atipiche e/o inusuali avvenute nel corso del periodo contabile di riferimento e dei loro effetti è espressamente prevista con gli effetti nonché degli effetti prodotti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Nel caso poi di operazioni infragruppo e di operazioni con parti correlate si dovrà indicare l'interesse della società al compimento dell'operazione.

Conti semestrali 2006: i chiarimenti
Con la comunicazione n. Dem/6064313 del 28 luglio 2006 la Consob ha fornito chiarimenti sui conti semestrali 2006 redatti sulla base dei principi contabili internazionali. Come regola generale, il dlgs 38/2005 impone a determinate società (di cui all'art. 4) di redigere a partire dall'esercizio 2006 i propri bilanci di esercizio applicando i principi contabili internazionali Ias/Ifrs omologati dall'Unione europea.
L'art 81 del regolamento emittenti (relazione semestrale) impone agli emittenti, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, di mettere a disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la società di gestione del mercato, la relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di revisione.
Di conseguenza, anche nelle relazioni infra-annuali si dovrà tener conto della nuova normativa facendo attenzione che venga garantita «una sufficiente comprensibilità degli effetti della transizione alle nuove regole anche per i conti individuali» rendendosi a tal fine necessario che «vengano accompagnati dalle informazioni previste dal principio contabile internazionale Ifrs 1 «Prima adozione degli International financial reporting standard» con particolare riferimento alle riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del medesimo principio».
Dovrà quindi prevedersi nella relazione semestrale una sezione ad hoc per tali riconciliazioni che dovranno essere accompagnate da note esplicative «necessarie per la comprensione degli impatti dei principi contabili internazionali sui conti infrannuali». Ribadita inoltre l'indicazione già fornita nella comunicazione Dem/5025723 del 15 aprile 2005 di attribuire un incarico di revisione completa dei saldi presenti nella suddetta riconciliazione Ifrs 1.


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 28 Agosto 2006


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