Capitalizzabili le spese di ricerca

La deduzione extracontabile

*

Con la risoluzione del 20 ottobre 2005, n. 152, l'amministrazione finanziaria aveva chiarito che la sopravvenienza attiva, originatasi per effetto del ripristino del valore di costi e ricerca e sviluppo, già imputati al conto economico di precedenti esercizi se correlata a componenti negative legittimamente dedotte in esercizi precedenti, non concorre alla determinazione del reddito imponibile fermo restando che i maggiori valori iscritti nell'attivo di bilancio non trovano comunque riconoscimento fiscale.

In tal senso si era quindi ribadito l'orientamento già espresso con la circolare 27/E del 31 maggio 2005, che aveva escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 109, comma 4 Tuir le spese di carattere pluriennale disciplinate dall'art. 108 Tuir, tra cui i costi per ricerca e sviluppo.

In seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 37, comma 47, del dl 4 luglio 2006, n. 223 sono state inserite espressamente le «spese relative a studi e ricerche di sviluppo» nel comma 4, lettera b) dell'articolo 109 disposizione questa applicabile tuttavia solo alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Ne deriva che, anche in virtù del sopraccitato disallineamento temporale sull'imputazione di tali costi, «nella fattispecie in esame (i) la deducibilità del costo è sempre subordinata alla regola della preventiva imputazione al conto economico dell'esercizio di competenza a norma dell'articolo 109, comma 4 del sopraccitato Tuir» non rendendosi, precisa la risoluzione n. 95/06 «attivabile la deduzione extracontabile prevista alla lettera b) del comma 4 stesso». Per quanto riguarda l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la modifica dell'articolo 103 in esame, contenuta nell'articolo 37, comma 45, del dl 4 luglio 2006, n. 223 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei precedenti periodi d'imposta.


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 7 Agosto 2006


In partnership con ItaliaOggi

Risorse

Le notizie

Innovazione e finanziamenti

Spese di rappresentanza

Imprese e incentivi: aiuti de minimis

Tassi agevolati


Gli strumenti

Destinazione Impres@

Sicurezza informatica

Promozioni in corso

Pillole di tecnologia