Spese di rappresentanza al vaglio

I chiarimenti contenuti in una circolare delle Entrate: la disciplina diventa più flessibile

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È necessaria la prova sull'inerenza all'attività di impresaÈ necessaria la prova sull'inerenza all'attività di impresa
La nuova nozione di spese di rappresentanzaLa nuova nozione di spese di rappresentanza

È necessaria la prova sull'inerenza all'attività di impresa

Flessibilità nel trattamento di quelle che sono da considerare spese deducibili nella determinazione del reddito di impresa e necessità di prova sull'inerenza, secondo i nuovi requisiti normativi, delle spese di rappresentanza.

È questo, in estrema sintesi, quanto può essere ricavato dalla lettura della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34 del 13 luglio scorso che ha illustrato la nuova disciplina introdotta con la legge n. 244 del 2007 e alla quale è stata data attuazione mediante il decreto del 19 novembre 2008. Indubbiamente, rispetto alle norme in vigore sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la nuova formulazione della disposizione di riferimento, soprattutto per effetto di quanto previsto dal decreto, contiene un quadro più chiaro della disciplina di specie. Inoltre, a fronte di una estrema difficoltà nel ricondurre un costo aziendale tra le spese di pubblicità integralmente deducibili ovvero tra quelle di rappresentanza deducibili soltanto per un terzo (anche per effetto di alcune indicazioni del comitato consultivo per l'applicazione delle norme anti elusive), le nuove disposizioni tendono a privilegiare alcune specifiche situazioni che sono ricorrenti nello svolgimento dell'attività di impresa.

I requisiti richiesti dalla disposizione normativa

La gratuità

Caratteristica delle spese di rappresentanza è quella della mancanza di un corrispettivo o di una specifi ca controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati. La circolare rammenta come la gratuità della spesa, quando sostenuta a favore dei dipendenti, non qualifica la stessa come spesa di rappresentanza

Finalità promozionali o di pubbliche relazioni

Le finalità promozionali richieste dalla norma consistono nella divulgazione sul mercato dell’attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti, che di quelli potenziali. Nel concetto di finalità di «pubbliche relazioni» devono essere ricomprese tutte le iniziative volte a diffondere e/o consolidare l’immagine dell’impresa, ad accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi. La circolare rammenta come la gratuità della spesa, quando sostenuta a favore dei dipendenti, non qualifica la stessa come spesa di rappresentanza. Le stesse indicazioni in merito al trattamento di spese a favore dei dipendenti da non ricomprendere tra le spese di rappresentanza, vengono fornite nell’ipotesi di eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente dipendenti dell’impresa, in quanto le spese non possono considerarsi sostenute nell’ambito di «significative attività promozionali» dei prodotti dell’impresa e per carenza, in definitiva, del requisito della ragionevolezza come prima individuato (collegamento con i ricavi dell’impresa).

Ragionevolezza e coerenza

Una spesa di rappresentanza è ragionevole, in quanto idonea a generare ricavi ed adeguata rispetto all’obiettivo atteso in termini di ritorno economico, oppure, in alternativa, deve essere coerente con le pratiche commerciali di settore. In caso di assenza di pratiche commerciali di settore ovvero di incoerenza della spesa con le stesse, ai fini della deducibilità della spesa di rappresentanza è necessario dimostrarne la ragionevolezza, valutando l’idoneità della stessa a generare ricavi.

Basti pensare a tutte quelle situazioni nelle quali l'impresa procede a ospitare i propri clienti per la presentazione, per esempio, di nuove linee di prodotto, ovvero quando si effettua l'inaugurazione di una nuova sede o di un nuovo stabilimento. Alcune situazioni, dunque, sono state disciplinate in modo assolutamente evidente, in modo tale da non comportare particolari rischi nella individuazione del corretto trattamento fiscale delle spese in questione.

A fronte di questa semplificazione nella individuazione delle spese e del correlato trattamento fiscale, sia il decreto attuativo che la circolare dell'amministrazione finanziaria hanno provveduto a individuare degli obblighi di carattere documentale in capo ai contribuenti, che dovranno essere osservati in modo rigoroso in quanto, per esempio, una spesa che potrebbe essere deducibile in modo integrale, laddove non supportata da idonea documentazione, diventerà una spesa deducibile soltanto pro quota. Caratteristica della nuova disciplina in materia di spese di rappresentanza è infatti quella della loro deducibilità in una percentuale commisurata ai ricavi e ai proventi dell'impresa che sostiene il relativo costo e dunque con un plafond che non è superabile nella determinazione del reddito di impresa.

Di seguito, dunque, si darà conto della interpretazione dell'amministrazione finanziaria come riferita alle disposizioni di legge primarie e secondarie.

La nuova nozione di spese di rappresentanza

Come accennato, è il decreto del 19 novembre 2008 che individua una nozione generale di spesa di rappresentanza e, successivamente, fornisce delle esemplificazioni su alcune ipotesi che possono essere ascrivibili alla nozione di carattere generale.

I concetti di base al fine di individuare le spese di rappresentanza sono: la gratuità; la finalità promozionale o di pubbliche relazioni; la ragionevolezza rispetto all'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero la coerenza con pratiche commerciali di settore.

Una volta fornita la definizione della spesa di rappresentanza, il decreto esemplifica alcune ipotesi tipizzate che, comunque, non sono esaustive di tutte le casistiche che possono in concreto verificarsi:

1.

le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;

2.

le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;

3.

le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;

4.

le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;

5.

ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza generali

Il dubbio di maggiore rilievo rispetto alla corretta interpretazione della disposizione, era se, con riferimento ai casi indicati nel decreto dovessero essere o meno soddisfatti in pieno anche i principi di carattere generale visti sopra. Sul punto, la circolare dell'Agenzia delle entrate indica come le spese in questione siano di regola inerenti all'attività di impresa, salvo il potere degli uffici di verificare, in sede di controllo, che nel caso specifico siano rispettati i criteri generali di inerenza di cui alla prima parte del comma 1 e quelli specifici in relazione alle singole ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d). Quindi, in relazione anche alle spese che sono considerate tipicamente di rappresentanza, non possono essere ignorati i principi di carattere generale.

Nella tabella sono appunto sintetizzate le posizioni dell'amministrazione finanziaria in merito ai requisiti richiesti, in via generale, dalla disposizione normativa.


Autore: Duilio Liburdi
Fonte: ItaliaOggi Sette – 20 Luglio 2009

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