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È necessaria la prova sull'inerenza all'attività di impresaFlessibilità nel trattamento di quelle che sono da considerare spese deducibili nella determinazione del reddito di impresa e necessità di prova sull'inerenza, secondo i nuovi requisiti normativi, delle spese di rappresentanza. È questo, in estrema sintesi, quanto può essere ricavato dalla lettura della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34 del 13 luglio scorso che ha illustrato la nuova disciplina introdotta con la legge n. 244 del 2007 e alla quale è stata data attuazione mediante il decreto del 19 novembre 2008. Indubbiamente, rispetto alle norme in vigore sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la nuova formulazione della disposizione di riferimento, soprattutto per effetto di quanto previsto dal decreto, contiene un quadro più chiaro della disciplina di specie. Inoltre, a fronte di una estrema difficoltà nel ricondurre un costo aziendale tra le spese di pubblicità integralmente deducibili ovvero tra quelle di rappresentanza deducibili soltanto per un terzo (anche per effetto di alcune indicazioni del comitato consultivo per l'applicazione delle norme anti elusive), le nuove disposizioni tendono a privilegiare alcune specifiche situazioni che sono ricorrenti nello svolgimento dell'attività di impresa.
Basti pensare a tutte quelle situazioni nelle quali l'impresa procede a ospitare i propri clienti per la presentazione, per esempio, di nuove linee di prodotto, ovvero quando si effettua l'inaugurazione di una nuova sede o di un nuovo stabilimento. Alcune situazioni, dunque, sono state disciplinate in modo assolutamente evidente, in modo tale da non comportare particolari rischi nella individuazione del corretto trattamento fiscale delle spese in questione. A fronte di questa semplificazione nella individuazione delle spese e del correlato trattamento fiscale, sia il decreto attuativo che la circolare dell'amministrazione finanziaria hanno provveduto a individuare degli obblighi di carattere documentale in capo ai contribuenti, che dovranno essere osservati in modo rigoroso in quanto, per esempio, una spesa che potrebbe essere deducibile in modo integrale, laddove non supportata da idonea documentazione, diventerà una spesa deducibile soltanto pro quota. Caratteristica della nuova disciplina in materia di spese di rappresentanza è infatti quella della loro deducibilità in una percentuale commisurata ai ricavi e ai proventi dell'impresa che sostiene il relativo costo e dunque con un plafond che non è superabile nella determinazione del reddito di impresa. Di seguito, dunque, si darà conto della interpretazione dell'amministrazione finanziaria come riferita alle disposizioni di legge primarie e secondarie. La nuova nozione di spese di rappresentanzaCome accennato, è il decreto del 19 novembre 2008 che individua una nozione generale di spesa di rappresentanza e, successivamente, fornisce delle esemplificazioni su alcune ipotesi che possono essere ascrivibili alla nozione di carattere generale. I concetti di base al fine di individuare le spese di rappresentanza sono: la gratuità; la finalità promozionale o di pubbliche relazioni; la ragionevolezza rispetto all'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero la coerenza con pratiche commerciali di settore. Una volta fornita la definizione della spesa di rappresentanza, il decreto esemplifica alcune ipotesi tipizzate che, comunque, non sono esaustive di tutte le casistiche che possono in concreto verificarsi:
Il dubbio di maggiore rilievo rispetto alla corretta interpretazione della disposizione, era se, con riferimento ai casi indicati nel decreto dovessero essere o meno soddisfatti in pieno anche i principi di carattere generale visti sopra. Sul punto, la circolare dell'Agenzia delle entrate indica come le spese in questione siano di regola inerenti all'attività di impresa, salvo il potere degli uffici di verificare, in sede di controllo, che nel caso specifico siano rispettati i criteri generali di inerenza di cui alla prima parte del comma 1 e quelli specifici in relazione alle singole ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d). Quindi, in relazione anche alle spese che sono considerate tipicamente di rappresentanza, non possono essere ignorati i principi di carattere generale. Nella tabella sono appunto sintetizzate le posizioni dell'amministrazione finanziaria in merito ai requisiti richiesti, in via generale, dalla disposizione normativa.
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