Le modifiche del Tuf riguardano in primo luogo alcune delle definizioni ivi contenute in relazione per esempio all'attività di sollecitazione all'investimento ovvero agli stessi strumenti finanziari. Come regola generale si definisce «sollecitazione all'investimento»: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. Con le modifiche previste nello schema di decreto si include ora tra le attività che costituiscono sollecitazione all'investimento anche «il collocamento tramite soggetti abilitati» con tutti i conseguenti obblighi informativi che ne conseguono. Abrogata invece quella parte dell'art. 1 Tuf che escludeva dalla sollecitazione all'investimento. Per quanto riguarda invece la definizione di prodotti finanziari lo stesso art. 1 definisce tali «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria». A seguito delle modifiche si precisa ora che non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. Nel nuovo art. 1 trova inoltre spazio un'altra definizione relativa ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione per i quali si rimanda alle polizze e le operazioni di cui ai rami vita III, V e VI di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Non si applicano invece le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per le operazioni e i servizi bancari e finanziari di cui agli artt. 115 ss Tuf ai «servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f)». Tuf ossia alla consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Piccola ma significativa la modifica apportata al primo comma dell'art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione) che impone l'applicazione delle norme in relazione ai criteri generali da seguire nella prestazione dei servizi di investimento e accessori e di contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori anche alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione. In seguito alla modifica apportata dallo schema di decreto legislativo le parole «nonché, in quanto compatibili» viene abrogata. In sostanza alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari da parte delle imprese di assicurazione si applica sempre la sopracitata normativa (di cui rispettivamente agli artt. 21 e 23), senza che sia necessario verificarne la compatibilità con la disciplina in oggetto. Viene quindi esteso, automaticamente, anche alle imprese di assicurazione quell'obbligo, sancito dal primo comma dell'art. 21, di classificare il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento rispettando il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio fatta in ogni caso salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine. In relazione alla promozione alla circolazione dei prodotti finanziari il nuovo art. 100-bis stabilisce che la successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di una sollecitazione esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce a ogni effetto una distinta e autonoma sollecitazione all'investimento nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t) e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100 ossia se si tratta di sollecitazioni all'investimento: a) rivolte ai soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2; Scompare quindi il riferimento all'obbligo di solvenza (anche se nel terzo comma si parla di responsabilità solidale) precedentemente previsto che obbligava nei casi di sollecitazioni all'investimento rivolte ai soli investitori professionali e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, a rispondere della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. L'obbligo di solvenza peraltro veniva già meno nell'ipotesi in cui l'intermediario avesse consegnato un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla Consob agli acquirenti che non fossero investitori professionali. Il nuovo art. 100-bis integra di fatto la definizione di sollecitazione all'investimento di cui all'art. 1 Tuf stabilendo che si realizza una sollecitazione all'investimento anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori professionali siano, nei 12 mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori professionali. Anche in questo caso la norma non trova applicazione se la rivendita è ricompresa in uno dei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di sollecitazione all'investimento cosi come definiti all'art. 100 Tuf. Il terzo comma dell'art. 100-bis stabilisce una tutela ulteriore per l'acquirente che agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale e in assenza di un prospetto informativo, può far valere la nullità del contratto e in tal caso gli investitori professionali che hanno trasferito gli strumenti finanziari rispondono solidalmente del danno arrecato. Modifiche minori sono state apportate all'art. 114-bis relativamente alle informazioni da fornire al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori. Per le società quotate sussiste infatti un obbligo di informativa preventiva i cui termini sono stati meglio precisati dallo schema di decreto. Più precisamente almeno 15 giorni prima del termine fissato per l'assemblea, ordinaria, convocata per le relative delibere l'emittente è tenuta a mettere a disposizione del pubblico la relazione con le relative informazioni. A differenza quindi della precedente formulazione il termine quindicinale non decorre più dall'esecuzione dei piani ma è anticipato alla convocazione dell'assemblea. Tra le informazioni da rendere pubbliche si prevede ora che siano incluse anche quelle relative alle «categorie di dipendenti, o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società che beneficiano del piano».
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