L'art. 53 Tub, nel regolare i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia, elencava tutta una serie di soggetti (i.e. soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo) nei cui confronti le banche sono tenute a rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del Cicr, per le attività di rischio. Il nuovo quarto comma come modificato dallo schema di decreto stabilisce ora che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Cicr, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio. Ampliato invece il campo di applicazione del comma 4-quater laddove prevede che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del Cicr, disciplini i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione, non più solo alle altre attività bancarie ma più genericamente «ad altre tipologie di rapporti di natura economica». Sostituito l'art. 129 che relativamente all'emissione di strumenti finanziari stabilisce che la Banca d'Italia possa richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari attribuendo alla stessa Banca d'Italia il compito di emanare le relative disposizioni attuative. La precedente versione obbligava invece a comunicare alla Banca d'Italia tutte quelle operazioni che a norma del primo comma dello stesso articolo erano considerate «liberamente effettuabili» in base all'importo ovvero alla tipologia dell'operazione stessa quando questa presentasse le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del Cicr. La modifica relativa alle obbligazioni degli esponenti bancari, di cui all'art. 136 mantiene fermi gli obblighi del codice civile anche nei confronti delle parti correlate. Stabilisce infatti l'art. 136 che chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. Il novellato art. 136 esclude al comma 2-bis da tale obbligo quelle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.
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