Tutela del risparmio al restyling

Deleghe di voto, iter più snello

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Cambiano alcune regole per la governance delle società quotate. Semplificata, in primo luogo, la procedura per l'attribuzione di deleghe di voto. Se infatti l'art. 139 continua a richiedere che il committente possegga azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale è richiesta la delega in misura almeno pari all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa, è stato soppresso nella nuova formulazione l'obbligo di preventiva iscrizione (almeno sei mesi) nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni.

In tal modo si mette in condizione di esercitare la delega di voto anche quanti abbiano da poco acquisito la qualifica di soci tenendo conto quindi della circostanza che si tratta di compravendite di azioni quotate.

Scompare poi il riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del cda. La legge sul risparmio aveva stabilito infatti che lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale. Con le modifiche apportate dallo schema di decreto la quota minima dovrà essere non superiore a quella stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto:

della capitalizzazione;

del flottante;

degli assetti proprietari delle società quotate.

Nel nuovo art. 147-ter si prevede inoltre che le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Abrogato invece il secondo comma dell'art. 147-ter con cui si era introdotto il tanto contestato voto segreto per le elezioni alle cariche sociali.

Per tutelare l'elezione di un elemento del consiglio di amministrazione da parte dei soci di minoranza è stata inoltre modificata la formulazione del terzo comma in base al quale salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti e non più con la lista risultata prima per numero di voti cosi come originariamente previsto.

Aumentato inoltre il numero di amministratori indipendenti che nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Nell'ipotesi in cui, successivamente alla nomina, l'amministratore indipendente perda i requisiti di indipendenza, è tenuto a darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Voto di lista anche per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza è stato previsto dal novellato art. 148. Anche per i sindaci infine la lista di minoranza non deve essere collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Per quanto riguarda il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, l'art 154-bis prevede che «gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero». Con le modifiche proposte nello schema l'attestazione richiesta dovrà invece riferirsi «alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili» delimitando quindi la sfera di responsabilità del dirigente laddove il riferimento a una «corrispondenza al vero» rischia effettivamente di essere troppo generico.

Comunicazioni sulle società accompagnate da dichiarazione scritta del direttore generale

La sollecitazione all'investimento

Per sollecitazione all'investimento si intende ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. Lo schema di decreto include tra le attività che costituiscono sollecitazione all'investimento anche «il collocamento tramite soggetti abilitati»
Con il nuovo art. 100-bis viene di fatto integrata la definizione di sollecitazione all'investimento stabilendo che si realizza una sollecitazione all'investimento anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori professionali siano, nei 12 mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori professionali

Strumenti finanziari

Secondo le modifiche proposte dallo schema non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari

Sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari da parte delle imprese di assicurazione

Alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari da parte delle imprese di assicurazione si applica sempre la normativa relativa ai criteri generali da seguire nella prestazione di servizi finanziari. In particolare trova applicazione l'art. 21 Tuf in base al quale nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati classificando il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettando il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio;

acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

L'elezione del cda

Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a quella stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto:

della capitalizzazione

del flottante

degli assetti proprietari delle società quotate

Il voto segreto

Lo schema di decreto prevede l'abrogazione del secondo comma dell'art. 147-ter Tuf in base al quale per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto

Il consigliere di minoranza

Nella versione novellata dallo schema è il terzo comma dell'art. 147-ter stabilisce che salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Lo schema di decreto interviene anche sull'art. 154-bis stabilendo che gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

Società di revisione

Le novità più rilevanti proposte nello schema legislativo per le società di revisione riguardano:

la revoca: spetta all'assemblea su proposta dell'organo di controllo sempre che vi sia

la durata dell'incarico: estesa da sei a nove esercizi la durata massima

divieti: è fatto divieto alla società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima di fornire servizi e attività, non collegati alla revisione.

Rientra in tali attività anche la consulenza legale.


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 11 Settembre 2006


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