Incentivi alle imprese, sviluppo del Mezzogiorno, ricerca, innovazione industriale e finanza d'impresa. Sono queste le principali "leve" di politica economica che il legislatore della Finanziaria 2007 ha individuato per promuovere il rilancio dell'economia del Paese e per contrastare la perdita di competitività del sistema Italia.
Oltre al taglio del costo del lavoro, attraverso la riduzione del c.d. "cuneo" (cioè della differenza esistente tra il costo per l'azienda di un lavoratore e la retribuzione da questo effettivamente percepita), la Manovra ha messo a punto una serie di incentivi mirati sui singoli obiettivi strategici, da affiancare ai tradizionali meccanismi di sostegno generalizzato, anche a carattere automatico , già esistenti nell'ordinamento. Sul fronte fiscale, è stata introdotta una disciplina di incentivazione delle attività di ricerca svolta dalle imprese, mentre per il Mezzogiorno il Legislatore ha previsto una nuova disciplina del credito d'imposta agli investimenti nelle aree svantaggiate (orientata a sostituire, con alcune sostanziali innovazioni, l'analoga disciplina della Finanziaria 2001). Partiamo con l'analizzare proprio quest'ultimo intervento. Il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate Nella XIV legislatura la disciplina sul credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate è stata oggetto di interventi legislativi volti a garantire che l'attuazione della normativa risultasse in linea con le previsioni di spesa effettuate. In particolare, con un primo intervento (D.L. n. 138 del 2002) l'accesso al beneficio è stato subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate, al fine di attribuire all'amministrazione la possibilità di monitorare il grado di utilizzo del credito medesimo. Peraltro, questa previsione si è tradotta in una massiccia prenotazione di risorse da parte delle imprese interessate, che di fatto ha immobilizzato per intero le disponibilità stanziate. Con un secondo intervento (legge finanziaria per il 2003, art. 62) sono stati stabiliti alcuni vincoli all'utilizzazione del credito maturato attraverso la fissazione di un tempo massimo, decorrente dalla presentazione dell'istanza, per l'esecuzione dell'investimento e per il godimento del relativo beneficio fiscale. Si è, inoltre, previsto uno scaglionamento annuale per la sua fruizione e una penalizzazione - consistente nella perdita del diritto al contributo e nel divieto per dodici mesi di presentazione di una nuova istanza – in caso di mancato rispetto dei vincoli temporali assegnati. Infine, è stato introdotto l'onere, per i beneficiari, di comunicare all'amministrazione, in sede di istanza, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare. Per ottenere il beneficio fiscale, gli investimenti dovranno essere effettuati in strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, par. 3, lett. a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea. Si tratta dei territori che saranno individuati nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. Con l'approvazione da parte della Commissione UE degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" (GUCE C54 del 4 marzo 2006), sono stati definiti i criteri per la predisposizione da parte dei singoli Stati della Carta di aiuti a finalità regionale, che dovrà essere notificata entro il 2006 alla Commissione. Per quanto riguarda l'Italia, relativamente alle aree ammesse alla deroga ex art. 87.3.a) del Trattato, sono ricomprese le regioni Calabria, Campania, Sicilia e Puglia, mentre la Basilicata rientra in un regime particolare a motivo del c.d. "effetto statistico" (regioni in cui il PIL pro capite risulta inferiore alla media calcolata relativamente all'Europa a 15, ma superiore a quella riferita all'Europa a 25). Tali regioni beneficeranno di un regime transitorio sino al 31 dicembre 2010. È altresì prevista una riduzione dell'intensità di aiuto, che è pari al 30% in ESL (equivalente sovvenzione lorda) per le regioni con il PIL pro capite inferiore al 75% della media UE, al 40% per le regioni con il PIL inferiore al 60% UE e al 50% per le regioni con il PIL inferiore al 45% della media UE. Per quanto riguarda gli investimenti, sono considerati agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
A fronte dei suddetti investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il credito d'imposta sarà attribuito nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Circa le modalità di determinazione, il credito d'imposta sarà commisurato alla quota del costo dei beni acquistati, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativamente alle medesime categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva (esclusi agli ammortamenti dei beni acquistati con l'agevolazione, nel solo periodo d'imposta in cui entrano in funzione). Per i beni in locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per il loro acquisto, escluse le spese di manutenzione. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta, e deve essere utilizzato immediatamente in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile ai fini IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 (deduzione degli interessi passivi) e 109, comma 5 (determinazione del reddito di impresa) del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986). Fonte: Finanziamenti su misura News - Rivista di agevolazioni e tecniche finanziarie - Ipsoa Editore
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