Le novità fiscali della manovra

Introduzione

Tante le novità fiscali introdotte dalla Manovra Finanziaria. Analizziamo le più significative a partire dalle modifiche all'Irpef e agli studi di settore.

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Ridisegnata la curva dell'Irpef – comma 6

La Finanziaria 2007 ha rimodulato gli scaglioni di reddito Irpef introducendo il nuovo art. 11 del Tuir ed ha sostituito il meccanismo delle deduzioni con quello delle detrazioni (nuovi artt. 12 e 13 del Tuir).
Tale intervento ha avuto come conseguenza diretta la modifica della pressione fiscale sui redditi prodotti dalle persone fisiche e dalle società di persone.
Di seguito vengono riepilogati i nuovi scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote Irpef:

Scaglioni di reddito

Aliquote Irpef

Fino a 15.000 euro

23%

Da 15.000 euro a 28.000 euro

27%

Da 28.000 euro a 55.000 euro

38%

Da 55.000 euro a 75.000 euro

41%

Oltre 75.000 euro

45%

La deduzione per assicurare la progressività dell'imposta e le altre deduzioni (deduzioni per oneri familiari) sono state sostituite da un sistema di detrazioni (detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni per redditi da pensione, ecc. – nuovo art. 13 Tuir e detrazioni per carichi di famiglia – nuovo art. 12 Tuir). Evidenziamo che nella nuova formulazione dell'art. 12 del Tuir il legislatore ha stabilito le modalità di fruizione tra i coniugi della detrazione per figli a carico. La detrazione in commento deve essere obbligatoriamente ripartita tra i coniugi nella misura del 50%, ad eccezione dell'ipotesi in cui gli stessi si siano accordati nell'attribuire l'intera detrazione al contribuente che possiede il reddito complessivo di ammontare superiore. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario; mentre in ipotesi di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione in parola è ripartita, in mancanza di diverso accordo tra i coniugi, nella misura del 50%.

Segnaliamo, infine, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta nell'ipotesi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano unicamente redditi di pensione non superiori ad euro 7.500, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Grazie al nuovo sistema delle detrazioni, inoltre, in presenza di soli redditi di cui all'art. 49 Tuir (redditi da lavoro dipendente), fino all'ammontare massimo di 8.000 euro annui (contro i 7.500 euro previsti in precedenza), l'imposta dovuta è paro a zero. Tuttavia, tale beneficio potrebbe essere in parte vanificato nell'ipotesi in cui il contribuente sia proprietario dell'immobile adibito ad abitazione principale (caso piuttosto frequente nel nostro Paese).
In detta situazione, infatti, come evidenziato dall'onorevole Leo, il passaggio al sistema delle detrazioni comporta «l'ingresso» della rendita catastale per la casa adibita ad abitazione principale nel calcolo dell'imposta, mentre fino ad ora detta rendita veniva sterilizzata ai fini della tassazione Irpef; inoltre, continua l'onorevole Leo, la mancata sterilizzazione della rendita catastale della prima casa «farà aumentare l'imponibile anche ai fini delle addizionali comunali e regionali all'Irpef».

In merito al calcolo delle addizionali Irpef comunali e regionali, segnaliamo che il sistema delle detrazioni, agendo sull'imposta (Irpef) e non sull'imponibile (diversamente da quanto avveniva in precedenza con il meccanismo delle deduzioni), non produce alcun effetto benefico sul calcolo delle addizionali. Inoltre, l'aumento dell'aliquota delle addizionali comunali (che potrebbe arrivare fino allo 0,8% contro lo 0,5% precedente) potrebbe ridimensionare notevolmente eventuali risparmi d'imposta conseguiti con l'introduzione del sistema delle detrazioni.

Novità connesse agli studi di settore – commi 13 e 14

Gli studi di settore dovranno essere revisionati entro tre anni dalla data di entrata in vigore e, successivamente, entro tre anni da ogni revisione. In tal senso dispone il novellato art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 recante le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore.
Nella fase di revisione dovranno essere considerati anche i dati e le statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionali, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli studi di settore rispetto alla realtà economica a cui si riferiscono.
La revisione degli studi di settore deve essere programmata ciascun anno, entro il mese di febbraio, da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In attesa delle revisioni, saranno individuati appositi indicatori di normalità economica in grado di determinare maggiori ricavi, compensi o corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente.

Fonte: PMI - Il mensile della piccola e media impresa - Ipsoa Editore


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