Tante le novità fiscali introdotte dalla Manovra Finanziaria. Analizziamo le più significative a partire dalle modifiche all'Irpef e agli studi di settore.
Ridisegnata la curva dell'Irpef – comma 6
La deduzione per assicurare la progressività dell'imposta e le altre deduzioni (deduzioni per oneri familiari) sono state sostituite da un sistema di detrazioni (detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni per redditi da pensione, ecc. – nuovo art. 13 Tuir e detrazioni per carichi di famiglia – nuovo art. 12 Tuir). Evidenziamo che nella nuova formulazione dell'art. 12 del Tuir il legislatore ha stabilito le modalità di fruizione tra i coniugi della detrazione per figli a carico. La detrazione in commento deve essere obbligatoriamente ripartita tra i coniugi nella misura del 50%, ad eccezione dell'ipotesi in cui gli stessi si siano accordati nell'attribuire l'intera detrazione al contribuente che possiede il reddito complessivo di ammontare superiore. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario; mentre in ipotesi di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione in parola è ripartita, in mancanza di diverso accordo tra i coniugi, nella misura del 50%. Segnaliamo, infine, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta nell'ipotesi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano unicamente redditi di pensione non superiori ad euro 7.500, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Grazie al nuovo sistema delle detrazioni, inoltre, in presenza di soli redditi di cui all'art. 49 Tuir (redditi da lavoro dipendente), fino all'ammontare massimo di 8.000 euro annui (contro i 7.500 euro previsti in precedenza), l'imposta dovuta è paro a zero. Tuttavia, tale beneficio potrebbe essere in parte vanificato nell'ipotesi in cui il contribuente sia proprietario dell'immobile adibito ad abitazione principale (caso piuttosto frequente nel nostro Paese). In merito al calcolo delle addizionali Irpef comunali e regionali, segnaliamo che il sistema delle detrazioni, agendo sull'imposta (Irpef) e non sull'imponibile (diversamente da quanto avveniva in precedenza con il meccanismo delle deduzioni), non produce alcun effetto benefico sul calcolo delle addizionali. Inoltre, l'aumento dell'aliquota delle addizionali comunali (che potrebbe arrivare fino allo 0,8% contro lo 0,5% precedente) potrebbe ridimensionare notevolmente eventuali risparmi d'imposta conseguiti con l'introduzione del sistema delle detrazioni. Novità connesse agli studi di settore – commi 13 e 14 Fonte: PMI - Il mensile della piccola e media impresa - Ipsoa Editore
| In questo articolo |