Le novità della manovra in materia di lavoro

Introduzione

Riduzione del costo del lavoro, abbattimento del cuneo fiscale, incentivi all'occupazione delle donne: vediamo quali sono le principali novità in materia di lavoro e previdenza introdotte Finanziaria 2007, partendo dalle addizionali all'Irpef.

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Addizionali all'Irpef (Commi 142-143)

I Comuni potranno variare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 fino a raggiungere 0,80 punti percentuali, senza rispettare la gradualità prevista dalla precedente normativa.
La delibera ha effetto dalla data della sua pubblicazione nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Dall'anno 2007 il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento, con apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune e con modalità che saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge finanziaria.

L'addizionale all'Irpef è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ed è versata in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote in vigore al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è quella deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Per i redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente il versamento dell'acconto è effettuato dal sostituto d'imposta che provvede a trattenerlo in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Entrambi gli importi, quello da trattenere e quello trattenuto, devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Fonte: Diritto & Pratica del lavoro - Settimanale di amministrazione e gestione del personale - Ipsoa Editore


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