Trovi articoli sullo stesso argomento in: Fisco » Modelli pagamento tasse Errori o omesse presentazioni: ecco come limitare le sanzioniScaduto il termine per l'invio telematico dei modelli 730/2009, per Caf e professionisti si apre ora la stagione dei rimedi agli errori. Sarà infatti possibile trasmettere telematicamente le dichiarazioni rimaste nel cassetto, oppure sanare le violazioni commesse (da loro o dai loro assistiti) nella compilazione delle dichiarazioni. Il tutto fruendo degli ulteriori sconti concessi dal dl n. 185 del 2008 il quale, come noto, ha reso ancor più appetibile l'utilizzo del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del dlgs n. 472 del 1997. Ecco una breve guida per ridurre al minimo il carico sanzionatorio.
Omessa presentazioneI Caf che si sono accorti di non aver inviato telematicamente all'Agenzia delle entrate uno o più modelli 730/2009 entro lo scorso 15 luglio (30 giugno per i cosiddetti «730 sperimentali») possono ora ravvedersi trasmettendoli tardivamente purché non oltre il 10 novembre 2009; se però lo faranno entro il 30 agosto avranno diritto a uno sconto maggiore nel pagamento delle sanzioni. Al riguardo, infatti, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E del 19/2/2008, ha precisato che per la trasmissione telematica dei modelli 730, il ravvedimento è consentito fino al 10 novembre (termine ultimo per l'invio telematico delle dichiarazioni integrative). Ne consegue che se il modello 730 viene inviato tardivamente, ma entro il 30 agosto (cioè entro 90 giorni dal termine di presentazione del 730 da parte del contribuente al Caf, che quest'anno scadeva il 1° giugno), il ravvedimento operoso avverrà ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del dlgs n. 472 del 1997: vale a dire con una riduzione della sanzione a un dodicesimo del minimo ( 43,04 = 516,46/12). Qualora invece il modello venga inviato tra il 31 agosto e il 10 novembre 2009 il ravvedimento troverà collocazione nella lettera b) del medesimo comma 1 dell'art. 13, con un abbattimento della sanzione a un decimo del minimo ( 51,65 = 516,46/10). Sempre con la circolare n. 11/E/2008 l'Agenzia ha anche precisato che l'intermediario che intende ravvedersi deve fare riferimento alle sanzioni applicabili per ciascuna dichiarazione tardiva, e quindi indipendentemente dal fatto che venga trasmesso un unico «file» contenente più modelli 730 tardivi, in quanto «resta valido il principio secondo cui ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente, ma devono essere definite singolarmente». Errori nel modello 730/2009Da un'ulteriore analisi dei modelli 730 già inviati all'amministrazione finanziaria, potrebbero emergere due tipologie di errori: una a danno del contribuente e l'altra a danno del fisco. Per quanto concerne gli errori del primo tipo (per esempio in caso di omessa indicazione di oneri deducibili e/o detraibili) il contribuente può presentare, entro il 26/10/2009, un modello 730 integrativo a un Caf. Quest'ultimo elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 e lo consegna all'assistito unitamente alla copia della dichiarazione integrativa; fa pervenire il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre; trasmette all'Amministrazione finanziaria, per via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2009; il tutto entro il 10/11/2009. Per gli errori del secondo tipo, cioè quelli la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, il contribuente può presentare, entro il 30/9/2009, una dichiarazione «correttiva nei termini», utilizzando il modello Unico 2009, e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730 che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. Passato il termine del 30 settembre il contribuente potrà, entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico 2010, correggere o integrare la dichiarazione, ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. b) del dlgs n. 472 del 1992. In tal caso la sanzione ridotta sarà del 3% (se si tratta di errori rilevabili dall'amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ex artt. 36-bis e 36-ter del dpr n. 600 del 1973, quali sono le indicazioni in misura superiore a quella spettante di oneri deducibili o detraibili) o del 10% (in caso di errori diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale come ad esempio l'omessa o errata indicazione di redditi). L'infedeltà del visto di conformitàIl ravvedimento del contribuente che ha esposto nel modello 730 oneri deducibili e detraibili (in tutto o in parte) non spettanti evita l'irrogazione della sanzione al responsabile dell'assistenza fiscale del Caf relativamente all'infedeltà del visto di conformità. Questo perché, in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 39 del dlgs n. 241 del 1997, come novellato dalla legge n. 296 del 2006, il soggetto che rilascia il visto in maniera infedele è assoggettato a sanzione alla duplice condizione che dalle attività di controllo e liquidazione della dichiarazione emerga un maggior debito a carico del dichiarante e che tale maggior debito sia superiore al limite di euro 16,53. Ne consegue che se con la dichiarazione integrativa sono state eliminate le cause che hanno determinato l'infedeltà del visto nessuna sanzione potrà essere inflitta al Caf che li ha rilasciati (cfr. circolare n. 11/E/2008). Invece, nel caso in cui il contribuente, ancorché avvisato dal Caf, non intenda ravvedere un errore che coinvolge la regolarità del visto, il responsabile dell'assistenza fiscale del Caf può ravvedersi, beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 13, comma 1, lettera b) del dlgs n. 472 del 1997. In base a tale norma la sanzione si riduce a un decimo del minimo ( 25,80 = 258/10) per ogni violazione, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Termine, quest'ultimo, che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n.11/E/2008, ha ritenuto essere quello di trasmissione telematica del modello 730. Quindi, il ravvedimento di un'infedeltà del visto rilasciato su un modello 730/2009 potrà essere ravveduto dall'autore della violazione fino al 30/6/2010. Va infine ricordato che con la circolare n. 52/E del 27/9/2007, l'Agenzia delle entrate ha previsto l'invio, entro la stessa scadenza, di una comunicazione i cui contenuti e modalità di presentazione, avrebbero dovuto essere esplicitati con provvedimento che, ancor oggi, risulta inedito. Nelle more della divulgazione di tale documento sarà sufficiente effettuare il pagamento, nei termini previsti, della sanzione ridotta.
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