Il contratto di affitto di azienda prevede il trasferimento in godimento di un complesso di beni organizzato per l'esercizio di impresa, dietro pagamento di un corrispettivo, da parte del proprietario, detto locatore ad un altro soggetto, detto affittuario. L'art. 2562 c.c. disciplina l'affitto di azienda, richiamando le disposizioni in materia di usufrutto di azienda di cui all'art. 2561 c.c. Tali disposizioni vanno quindi integrate con alcune disposizioni di cui all'art. 1615 c.c. ss. Si esaminano, di seguito, alcuni aspetti legati alla fiscalità indiretta di questa tipologia contrattuale. L'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che costituiscono prestazioni di servizi le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili, se effettuate verso corrispettivo. Di conseguenza, il prezzo dell'affitto è soggetto a IVA e l'imposta di registro è dovuta in misura fissa pari a 168 euro, ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 11 della tariffa, parte I, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) (1). Se l'affitto riguarda l'unica azienda posseduta dall'imprenditore individuale, quest'ultimo perde la qualifica di imprenditore, non applicandosi quindi l'IVA (2). Dapprima con la C.M. 19 marzo 1985, n. 26/321285 e poi con la C.M. 4 novembre 1986, n. 72/14552 (3) il Ministero delle finanze ha infatti ritenuto che la concessione in affitto dell'unica azienda comporta la sospensione dalla soggettività IVA, con conseguente esonero dagli adempimenti connessi e dal diritto alla detrazione dell'imposta. Il soggetto concedente mantiene quindi il numero di partita IVA, ma è esonerato dai relativi obblighi richiesti per legge. Se al termine del contratto di affitto si avrà la prosecuzione dell'attività imprenditoriale si riutilizzerà lo stesso numero di partita IVA e gli stessi registri. Operativamente è necessario presentare in ogni caso il modello di variazione IVA. In tale fattispecie l'imposta di registro si applica con le seguenti aliquote:
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