L'affitto di azienda nelle imposte indirette

Il «plafond» IVA

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Qualora il concedente sia un esportatore abituale e si avvalga della possibilità di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA, il relativo plafond si trasferisce all'affittuario.

L'art 8, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che «nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'Ufficio IVA competente per territorio».

Le «Dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività» (modelli AA9/9 e AA7/9) (14) contengono un'apposita casella che deve essere barrata per comunicare l'intenzione di avvalersi del cennato beneficio.

Tale adempimento «tiene luogo della comunicazione prevista dall'art. 8, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972» (15).

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Note:
(14) Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 11 dicembre 2007 è stato approvato il modello AA7/9 da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2008, per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA dei soggetti diversi dalle persone fisiche, mentre il modello AA9/9 è stato approvato per le imprese individuali con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 5 febbraio 2008, con utilizzo dal 7 febbraio 2008.
(15) Circolare 27 febbraio 2003, n. 8/D, par. 1, in Banca Dati BIG, IPSOA.


Autore: Giampaolo Provaggi - Professore a contratto nel corso di ragioneria professionale presso l'Università di Genova - Dottore commercialista in Milano e Loano
Fonte: Corriere Tributario - Ipsoa Editore, n. 13, Marzo 2008

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