L'imposta di registro negli atti societari

Fusioni, scissioni e altre vicende societarie

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Per la fusione tra società, scissione delle stesse, conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire e per analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società, si applica l'imposta in misura fissa di € 168,00.

Modifiche statutarie - Alle modifiche statutarie diverse da quelle di cui ai precedenti paragrafi (131.8.1 e 131.8.2) generalmente si applica l'imposta di registro nella misura fissa di € 168,00 (art. 4, lett. c, Tariffa, parte prima). Si comprendono tra esse le trasformazioni e le proroghe.

Delibere di approvazione del bilancio con distribuzione di utili - Le delibere di approvazione del bilancio che prevedono la distribuzione di utili ai soci sono soggette ad imposta in misura fissa pari € 168,00 (ris. 22.11.2000, n. 174/E).

Assegnazioni ai soci, associati o partecipanti - Gli atti di assegnazione di beni ai soci scontano l'imposta in misura fissa (€ 168,00) quando sono soggetti ad Iva o nel caso in cui hanno ad oggetto utili in denaro (art. 4, c.1, lett. d Tariffa parte I).

In tutti gli altri casi (ad esempio, assegnazione di terreni, di aree non edificabili, di aziende) vengono applicate le aliquote proporzionali previste per gli atti costitutivi.

Nell'ipotesi di continuazione dell'attività in forma individuale da parte dell'unico socio superstite (per cessione di quote, per recesso o per morte), si configura, agli effetti dell'imposta di registro, un vero e proprio trasferimento di azienda.

Regolarizzazione delle società di fatto - Una società di persone si definisce irregolare quando non è iscritta nel registro delle imprese; la regolarizzazione della società avviene attraverso l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese.

La regolarizzazione delle società derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa, sono soggette all'imposta di registro in misura fissa pari a € 168,00 (art. 4, lett. e, Tariffa, parte prima).

L'imposta fissa si applica solo se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione (Nota II, art. 4, Tariffa, parte prima).

In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, si applica l'imposta secondo le modalità previste per la costituzione delle società regolari.

Atti delle società diversi dai precedenti - Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati precedentemente, non sussiste l'obbligo di richiedere la registrazione.

Scioglimento - L'atto di scioglimento delle società di persone e di capitali è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.


A cura di Novecento media - Settembre 2006


In partnership con Novecento

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