L'istituto dell'autotutela, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, prevede che: «salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria possono procedere all'annullamento dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto». Successivamente, l'art. 2-quater, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge del 30 novembre 1994, n. 656, ha demandato ad un successivo decreto ministeriale l'indicazione degli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento o di revoca. In attuazione della sopracitata normativa č stato, quindi, approvato il D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, recante le norme con cui viene regolamentato l'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 37/ 1997 «il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che č competente per gli accertamenti d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione Regionale o Compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende». Si evidenzia, inoltre, che il comma 1-ter, dell'art. 2-quater, D.L. n. 564/1994 (aggiunto dall'art. 27 della legge del 18 febbraio 1999, n. 28) prevede l'estensione del ricorso a tale istituto anche alle regioni, alle province e ai comuni, relativamente ai tributi di loro competenza (Ici, Tarsu, Tosap, ecc.).
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