Gli aspetti fiscali del contratto di comodato

Comodato e imposta di registro (pag. 2 di 2)

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Enunciazione di atti non registrati

Si premette che l'«enunciazione» costituisce un istituto tipico dell'imposta di registro e si concretizza quando in un atto scritto presentato per la registrazione vengono richiamati precedenti atti scritti o contratti verbali non registrati posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione. In tal caso l'imposta si applica, oltre che all'atto da registrare, anche agli atti o contratti enunciati.

Con riferimento all'enunciazione di atti non registrati, argomenta la richiamata Risoluzione n. 14/E/2001 che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13 del 3 gennaio 1991, ha affermato che «nel sistema della legge di registro se una convenzione verbale è enunciata in un atto scritto resta soggetta anch'essa all'imposta (c.d. tassa di enunciazione) quando presenti una diretta connessione con il contenuto dell'atto enunciante» e che, sulla specifica problematica legata all'applicazione dell'art. 22 del D.P.R. n. 131/1986, la Corte Costituzionale, anche se per diversa fattispecie, si è espressa con sentenza 21 gennaio 1999, n. 7, riconoscendo la piena legittimità della tassazione degli atti enunciati in provvedimenti giurisdizionali, affermando altresì che «se l'atto enunciato era soggetto ad imposta in termine fisso, le parti risultano inadempienti ad un loro preciso dovere fiscale; nonostante ciò la legge consente loro di allegarlo o enunciarlo ugualmente ed al giudice di porlo alla base della propria decisione. Tale garanzia, peraltro, non può comportare la trasformazione in lecito di un comportamento illecito; per questo il legislatore delegato ha disposto che l'atto sia inviato all'ufficio del registro per essere sottoposto alla tassazione ed all'applicazione delle sanzioni per la ritardata registrazione.

Se, invece, il provvedimento enunciato è soggetto a tassazione in caso d'uso, è proprio la sua allegazione in giudizio che, rappresentandone una forma d'uso, ne legittima la sottoposizione all'imposta di registro. D'altra parte, si è già sottolineato che, per essere conforme alla Costituzione, la normativa va interpretata nel senso che deve essere tassato non qualunque atto la cui esistenza sia stata genericamente segnalata dalle parti, ma soltanto quei provvedimenti posti dal giudice alla base della propria decisione».

In conclusione, dal quadro normativo sopra rappresentato discende ad avviso dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 41/E/2001) che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione.

Modalità di versamento

Non è superfluo precisare, infine, che per il comodato di beni immobili l'imposta di registro, nella più volte indicata misura fissa di euro 168,00, viene versata con il modello F23, mediante utilizzazione del codice tributo 109T (imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce).


Autore: Salvatore Servidio
Fonte: Azienda & Fisco - Ipsoa Editore, n. 8, Aprile 2006


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