In occasione dell’invio di UNICO e quindi degli Studi si rende necessario predisporre quanto necessario al fine di effettuare una efficace strategia difensiva che si dovrà fondare su ogni elemento soggettivo e oggettivo del contribuente, utile a dimostrare che le stime operate da Gerico non sono affidabili in relazione al singolo caso di specie. Lo studio di settore - strumento istruttorio di tipo “matematico statistico” - richiede un adeguato confronto e redazione in base al relativo caso oggetto di specie. Difatti, la norma di riferimento e nello specifico l’articolo 62-sexies del D.L. 331/1993 indica, come presupposto necessario in materia di accertamenti basati sugli studi di settore, la “grave incongruenza” tra i ricavi o i compensi “contabili” e quelli “fondatamente” attribuibili al soggetto sulla base degli studi. È, pertanto, opinione oramai consolidata, quella secondo la quale, l’elemento indispensabile per confermare l’applicazione dello strumento di accertamento analitico presuntivo - quale è lo studio di settore – è la valutazione dell’affidabilità - in relazione al caso di specie - della determinazione operata da Gerico. È bene che una efficiente strategia di carattere difensivo - in tema di studi di settore - si fondi su ogni elemento valido, relativo alla situazione oggettiva e soggettiva del contribuente accertato, utile a dimostrare che le stime prodotte dallo studio di settore non sono attendibili in relazione al caso di specie.
Le adeguate verifiche
A seguito di una certa esperienza acquisita nel corso degli anni, possiamo certamente affermare come sia possibile individuare una sorta di rassegna diverifiche da effettuare e che presuppone numerosi passaggi come elencati nella Tavola n. 1 riportata nella pagina seguente.
Tavola n. 1 - Gli opportuni controlli
1.
E’ necessario procedere alla verifica dell’applicazione di eventuali cause di esclusione o cause di inapplicabilita` (vedi Tavola n. 2). La presenza di una causa di esclusione non comporta necessariamente il venir meno dell’obbligo di allegare il modello studi di settore o INE, riportante i dati contabili e strutturali.
2.
Verifica della corretta applicazione dello studio di settore di riferimento (capita piu` frequentemente di quanto si possa immaginare che lo studio applicato non trovi effettivo riscontro nell’attivita` esercitata)
3.
Verifica della natura dello studio di settore correttamente applicabile (definitivo, revisionato, monitorato, sperimentale)
4.
Verifica degli effetti sull’annualita` incriminata dal varo delle versioni revisionate successive dello studio (calcoli, accorpamenti codici attivita` eccetera)
5.
Verifica della corretta compilazione del modello e, in particolare, dei dati contabili e dei dati strutturali (anche in questo caso gli errori sono purtroppo frequenti, soprattutto in relazione ai dati descrittivi dell’attivita` )
6.
Verifica della corretta attribuzione del cluster di appartenenza (o dei cluster se l’attribuzione e` stata parcellizzata. Ricordiamo che l’attribuzione ai gruppi omogenei di appartenenza, avviene con modalita` probabilistiche. Cio` puo` determinare, in taluni casi, che il contribuente possa essere posizionato in un cluster diverso rispetto a quello che dovrebbe essere di corretta appartenenza, ovvero in piu` cluster secondo percentuali improprie e non rispondenti alla realta` )
7.
Attenta analisi della nota metodologica dello studio effettivamente e correttamente applicabile (dalla quale lettura si possono trarre molti interessanti spunti in chiave difensiva)
8.
Verifica dell’anno di ‘‘varo’’ dello studio di settore applicato (se lo studio e` di vecchia emanazione, sconta una attendibilita` piu` attenta rispetto a uno studio di ultima generazione)
9.
Verifica delle eventuali cause di ‘‘giustificazione’’ riconosciute dalle Entrate in relazione allo studio di specie in eventuali documenti di prassi precedenti (spesso le stesse circolari del Fisco sono una minima banca dati di segnalazioni di scostamenti anomalie riconosciute)
10.
Verifica dell’applicabilita` di eventuali correttivi al ribasso della stima di Gerico (automatici – semiautomatici – da far valere, cioe` , solo in sede di contraddittorio)
11.
Informazioni difensive a supporto possono essere rinvenute nella documentazione della commissione degli esperti per la validazione degli studi di settore. Sono spesso evidenziate criticita` segnalate nella fase di riscontro dell’attendibilita` dello studio in fase di approvazione/revisione che poi non vengono recepite nella versione definitiva dello stesso)
12.
Verifica dell’impatto degli eventuali indicatori di normalita` economica (che possono scontare una ridotta utilizzabilita` in prospettiva di accertamento)
13.
Riscontro del posizionamento del contribuente rispetto al cosiddetto ‘‘intervallo di confidenza’’ (scostamenti di scarsa rilevanza, infatti, hanno sul piano probatorio un modestissimo peso)
14.
Verifica analitica del caso di specie (cfr. BOX riportato nella pagina precedente)
La verifica richiesta dall’ultimo punto della Tavola n. 1, è certamente, tra le più importanti, in relazione alle giustificazioni di merito. È intuitivo come ogni elemento di tipo oggettivo e soggettivo possa infatti diventare fondamentale per sconfessare l’attendibilità del calcolo di Gerico in quanto, lo ricordiamo ancora una volta, elemento a supporto di una mera presunzione semplice. Si ritiene pertanto, che il solo consiglio che si può dare in tale circostanza è quello di effettuare la suddetta verifica con una scrupolosa analisi delle modalità attraverso le quali l’attività è condotta. A titolo indicativo sarà opportuno riscontrare:
Verifica analitica e scrupolosa del caso di specie
•
elementi e caratteristiche soggettive del titolare, soci, collaboratori eccetera;
•
localizzazione dell’azienda e del mercato dell’azienda;
•
elementi riferibili alla struttura della forza lavoro (malattie, maternità, apprendisti, eccetera);
•
andamento del fatturato (fluttuazione, marginalità prodotti eccetera);
•
elementi riferibili alla clientela (tipologia, numero e solvibilità);
•
incidenza dei beni strumentali;
•
incidenza dei costi di produzione (andamento dei prezzi delle materie prime, prodotti, servizi eccetera):
•
particolari modalità attraverso le quali è condotta l’attività aziendale;
In alcune circostanze, addirittura sarebbe consigliabile dotarsi di una perizia di un terzo nell’eventualità in cui le modalità effettive di svolgimento dell’attività da parte dell’impresa siano sostanzialmente diverse (e del tutto particolari) rispetto a quelle descritte nella nota metodologica che correda lo studio di settore, a testimonianza, appunto, dell’inaffidabilitàsostanziale della ricostruzione presuntiva operata dallo studio di settore.
La precostituzione della documentazione necessaria
Si ritiene che sia altrettanto indispensabile, dotarsi già in sede di compilazione di UNICO della eventuale documentazione (certificati medici, esami effettuati, ecc..) in modo tale da supportare le eventuali circostanze di esclusione invocate ed evitare, per quanto possibili, enunciazioni difensive di mero principio che potrebbero, quindi, prestare il fianco a facili repliche da parte dell’Ufficio.
Autore: Antonio Gigliotti e Morena Viola (Studio tributario Gigliotti e Associati) Fonte: Pratica Fiscale e Professionale - Ipsoa Editore, n. 36, Settembre 2009
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