Donazioni, il coacervo retroattivo

Chiarimenti sull'imposta sulle successioni e donazioni

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Chiarito il meccanismo del coacervo, ribadite le presunzioni sul trust, linea dura sulle fiduciarie, confermate le linee essenziali per aliquote e franchigie. La circolare 3/E del 22 gennaio cerca di far luce sull'imposta sulle successioni e donazioni ma non supera tutti i dubbi esistenti. In particolare nella circolare non si fa cenno del trattamento delle donazioni indirette per cui esiste un palese contrasto tra le norme in vigore e nemmeno agli effetti che la successione o la donazione possono avere con riguardo alle imposte dirette. Il regime fiscale attuale delle successioni, donazioni e altri atti a titolo gratuito è quello risultante da una serie di interventi normativi così riassumibili:

articolo 2, commi da 47 a 53, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione;

articolo 1, commi da 77 a 79, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che ha introdotto la dispostone per cui i trasferimenti a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta;

articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha esteso l'esenzione dall'imposta di successione ai trasferimenti di aziende o rami di esse, nonché di azioni o quote sociali, effettuati a favore dei discendenti, anche ai medesimi trasferimenti compiuti in favore del coniuge del dante causa.

Coacervo senza limiti: rilevanza estesa a tutte le donazioni del passato. Non sfuggono allo stesso nemmeno gli atti di destinazione effettuati dal 29 novembre 2006.

In tema di coacervo la circolare giunge a una soluzione chiara anche se non favorevole per il contribuente. La problematica consisteva nel verificare quali donazioni effettuate nel passato (considerato i diversi regimi succedutesi nel tempo) dovessero considerarsi per verificare in una atto successivo quali e quanti franchigie potessero utilizzarsi.

L'Agenzia delle entrate dopo aver chiarito che pur non essendo esplicitamente previsto dalla normativa attuale, il coacervo deve essere considerato ai fini dell'applicazione della franchigia sulla quota devoluta all'erede o al legatario, e in tal caso si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dal de cuius a favore dello stesso erede o legatario.

Sul punto ancor più nel dettaglio la prassi chiarisce che rilevano tutte le donazioni poste in essere dal de cuius, comprese quelle compiute nel periodo in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata. La soluzione (che lascia qualche dubbio) è giustificata con il fatto che in tale periodo pur non essendo più presente nell'ordinamento l'imposta sulle successioni erano in ogni caso dovute le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso con le medesime aliquote previste per i corrispondenti atti a titolo oneroso.

Si chiarisce anche che rilevano solo quelle donazioni per cui era stata riconosciuta una franchigia d'imposta: si sostiene in pratica che le donazioni pregresse rilevano nei limiti di valore (attualizzato) relativamente al quale il beneficiario abbia fruito della franchigia anche se poi la circolare comprende tra queste le donazioni al coniuge o parenti per il quale non era previsto alcun pagamento di tributi. Inoltre si chiarisce che rilevano a tali fini anche gli atti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione stipulati a partire dal 29 novembre 2006, data da cui gli stessi risultano rilevanti ai fini dell'imposta sulle donazioni.

Ecco due esempi per chiarire l'ambito di applicazione:

Caso 1. il de cuius ha disposto in vita, a favore del figlio, donazioni per le quali non sia stata corrisposta la relativa imposta, per un valore, attualizzato alla data di apertura della successione, di 1.200.000 euro;

il de cuius ha disposto un lascito in favore del figlio per un valore di 800 mila euro;

il valore attualizzato dei beni donati dal de cuius, poiché rileva ai soli fini della determinazione della franchigia applicabile, non concorre a formare la base imponibile su cui calcolare l'imposta di successione, benché sia superiore alla franchigia di 1.000.000 euro;

in questo caso la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota del 4% è di 800 mila euro.

Caso 2. il valore attuale dei beni donati dal de cuius (e non assoggettati a tassazione) sia di 800 mila euro;

il valore dei beni caduti in successione sia di 1.200.000 euro;

la base imponibile sulla quale applicare l'imposta di successione si determina sommando al valore dei beni caduti in successione quello attuale dei beni donati (1.200.000 + 800.000) e da tale importo si detrae la franchigia di 1.000.000 euro;

pertanto, la base imponibile alla quale commisurare l'imposta è pari a 1.000.000 di euro.

Quando rilevano le vecchie donazioni

Nel 2000 vi è stata una donazione da padre a figlio di un immobile del valore di 400 milioni di lire.

La donazione è stata assoggettata ad imposta limitatamente al valore di 50 milioni di lire (valeva la franchigia di 350 milioni di lire).

Il padre muore nel 2007: l'erede (ex donatario) spetta una quota ereditaria di 1.500.000 euro.

Il valore della quota deve essere aumentato di un importo corrispondente al valore attuale della quota parte di donazione effettuata nel 2000 non assoggettata a tassazione per effetto dell'applicazione della franchigia.

Il calcolo: se il valore attuale della donazione è pari a 500.000 euro, l'importo da sommare a quello della quota ereditaria è pari all'87,5 per cento di 500.000 euro. Detta percentuale è desumibile dal rapporto intercorrente tra il valore originario della donazione e la franchigia applicabile ratione temporis (400:350 = 100:X)


Autore: Norberto Villa
Fonte: ItaliaOggi Sette - 28 Gennaio 2008

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