Chiarito il meccanismo del coacervo, ribadite le presunzioni sul trust, linea dura sulle fiduciarie, confermate le linee essenziali per aliquote e franchigie. La circolare 3/E del 22 gennaio cerca di far luce sull'imposta sulle successioni e donazioni ma non supera tutti i dubbi esistenti. In particolare nella circolare non si fa cenno del trattamento delle donazioni indirette per cui esiste un palese contrasto tra le norme in vigore e nemmeno agli effetti che la successione o la donazione possono avere con riguardo alle imposte dirette. Il regime fiscale attuale delle successioni, donazioni e altri atti a titolo gratuito è quello risultante da una serie di interventi normativi così riassumibili:
Coacervo senza limiti: rilevanza estesa a tutte le donazioni del passato. Non sfuggono allo stesso nemmeno gli atti di destinazione effettuati dal 29 novembre 2006. In tema di coacervo la circolare giunge a una soluzione chiara anche se non favorevole per il contribuente. La problematica consisteva nel verificare quali donazioni effettuate nel passato (considerato i diversi regimi succedutesi nel tempo) dovessero considerarsi per verificare in una atto successivo quali e quanti franchigie potessero utilizzarsi. L'Agenzia delle entrate dopo aver chiarito che pur non essendo esplicitamente previsto dalla normativa attuale, il coacervo deve essere considerato ai fini dell'applicazione della franchigia sulla quota devoluta all'erede o al legatario, e in tal caso si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dal de cuius a favore dello stesso erede o legatario. Sul punto ancor più nel dettaglio la prassi chiarisce che rilevano tutte le donazioni poste in essere dal de cuius, comprese quelle compiute nel periodo in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata. La soluzione (che lascia qualche dubbio) è giustificata con il fatto che in tale periodo pur non essendo più presente nell'ordinamento l'imposta sulle successioni erano in ogni caso dovute le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso con le medesime aliquote previste per i corrispondenti atti a titolo oneroso. Si chiarisce anche che rilevano solo quelle donazioni per cui era stata riconosciuta una franchigia d'imposta: si sostiene in pratica che le donazioni pregresse rilevano nei limiti di valore (attualizzato) relativamente al quale il beneficiario abbia fruito della franchigia anche se poi la circolare comprende tra queste le donazioni al coniuge o parenti per il quale non era previsto alcun pagamento di tributi. Inoltre si chiarisce che rilevano a tali fini anche gli atti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione stipulati a partire dal 29 novembre 2006, data da cui gli stessi risultano rilevanti ai fini dell'imposta sulle donazioni. Ecco due esempi per chiarire l'ambito di applicazione: Caso 1. il de cuius ha disposto in vita, a favore del figlio, donazioni per le quali non sia stata corrisposta la relativa imposta, per un valore, attualizzato alla data di apertura della successione, di 1.200.000 euro;
Caso 2. il valore attuale dei beni donati dal de cuius (e non assoggettati a tassazione) sia di 800 mila euro;
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