Donazioni, il coacervo retroattivo

Liberalità indirette ancora senza risposte

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Donazioni indirette ancora senza risposte. La circolare 3 glissa sul punto lasciando ancora in vita le incertezze che però devono nella pratica essere necessariamente superate.

La riforma contenuta nel collegato alla finanziaria per l'anno 2000 aveva tentato di risolvere una situazione fino ad allora foriera di non pochi grattacapi ovvero quella che concerne il trattamento da riservare alle cosiddette liberalità indirette. Da un totale silenzio normativo sulla materia si era passati a una previsione specifica che sottoponeva a tassazione tali atti ma solo in presenza di precise condizioni. Prima di tale intervento le donazioni indirette non trovavano alcuna disciplina positiva e quindi il loro trattamento derivava dalle prese di posizioni degli uffici nonché dai risultati degli eventuali contenziosi.

Il caso delle donazioni indirette è invero comprensivo di fattispecie alquanto differenziate tra loro quali ad esempio quelle che prevedono il riconoscimento di una somma concessa a mutuo senza che poi entro termini di prescrizione previsti dal codice civile il capitale sia mai richiesto al mutuato o anche quella che prevede l'accollo di un debito senza che poi sia esercitata l'azione di regresso. Ancora basti ricordare il versamento di denaro su conti correnti bancari cointestati, le costituzioni di rendite vitalizie a favore del terzo, la stipula di contratti di assicurazione sulla vita con l'indicazione di un terzo quale beneficiario e così via.

Il Testo unico sancisce in primo luogo che le altre liberalità sono da assoggettare a imposta sulle donazioni ma introduce poi una serie di paletti entro cui tale norma può trovare reale applicazione. Viene stabilito che le altre liberalità differenti dalle donazioni possono essere accertate (e quindi sottoposte a tassazione) solo in presenza (congiuntamente) di due condizioni: quando la loro esistenza risulti da dichiarazioni che l'interessato rende nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi; quando abbiano determinato un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni.

Il calcolo dell'incremento patrimoniale non deve limitarsi a considerare la singola situazione ma deve invece comprendere congiuntamente tutte le donazioni indirette effettuate nei confronti del medesimo beneficiario.

Le liberalità indirette scontano (indipendentemente dal beneficiario) l'imposta con aliquota del 7%, da calcolare sempre sull'importo che supera i 350 milioni di lire.

Oggi però il coordinamento tra vecchie nuove regole porta con se un problema di non poco conto. Essendo tornato in vigore il vecchio dpr 346/90 si dovrebbe letteralmente considerare efficacia anche la disposizione contenuta nell'art. 56-bis secondo cui l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi; b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.

A tale liberalità si applica l'aliquota del 7%, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire.

Da qui i dubbi circa la reale efficacia di tale disposizione. Senza dubbio ritenere la stessa applicabile nel contenuto dell'art. 56-bis del dpr 346/1990 rappresenterebbe un'anomalia non tollerabile. Dopo anni di discussione tali liberalità sono state parificate alle donazioni (sconfiggendo la tesi che le voleva esentasse) e oggi addirittura le si vorrebbe assoggettare ad una imposizione che potrebbe anche essere più pesante rispetto all'ordinaria. Da qui le alternative: considerare la norma decaduta (in modo implicito) perché in contrasto con le regole generali introdotte dal decreto legge 262; considerare la norma adeguata automaticamente a nuove aliquote e franchigie introdotte dal decreto legge 262.

A livello teorico ambedue le scelte potrebbe trovare valide ragioni di applicabilità anche se l'applicazione della nuova regola anche per le ipotesi di donazioni indirette sembra da preferire.


Autore: Norberto Villa
Fonte: ItaliaOggi Sette - 28 Gennaio 2008

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