I soggetti che effettuano acquisti o sono committenti di prestazioni intracomunitarie devono comunicare all’altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie (tale obbligo non vale per l’ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di privati). Se il soggetto che deve l’imposta in Italia è non residente e senza stabile organizzazione in Italia, gli obblighi e i diritti derivanti dall’effettuazione delle operazioni intracomunitarie possono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante residente. Per gli acquisti e per le prestazioni intracomunitari imponibili in Italia, la fattura senza imposta emessa dal cedente o prestatore deve essere numerata dal cessionario o committente e integrata con l’indicazione degli elementi che concorrono a formare la base imponibile, nonché con l’ammontare dell’imposta. Se si tratta di operazione intracomunitaria senza pagamento dell’imposta, non imponibile o esente in Italia, la fattura emessa dall’operatore estero deve essere integrata con l’indicazione della norma che dispone la non imponibilità o l’esenzione. Il cessionario o committente che, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non ha ricevuto la fattura, deve, entro il mese seguente, emettere la fattura in un unico esemplare, con l’indicazione del numero di identificazione IVA attribuito al cedente o prestatore nello Stato UE di appartenenza. Se ha ricevuto una fattura con un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere una fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo a quello di registrazione della fattura originaria. Le fatture devono essere annotate, distintamente da quelle relative a operazioni interne, entro il mese di ricevimento o successivamente entro 15 giorni dalla ricezione (entro il mese di emissione nel caso di fatture emesse dal cessionario o committente per l’omissione del cedente o prestatore):
È possibile utilizzare registri sezionali o registri a blocchi sezionali (ris. 8.9.1999, n. 144/E; circ. 23.2.1994, n. 13/E). I predetti obblighi non valgono per gli acquisti di mezzi di trasporto nuovi effettuati da privati.
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