Presupposto per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993); ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 507/1993). L'impianto pubblicitario è sottoposto all'imposta anche se non viene utilizzato effettivamente (Cass. 1.9.2004, n. 17614). Segnali su strade | • | I segnali pubblicitari posti ai bordi delle strade e recanti la menzione della ditta, ancorché non contengano frasi reclamizzanti, hanno in ogni caso funzione diversa dalla segnaletica stradale e, pertanto, sono soggetti all'imposta sulla pubblicità (Cass. 3.9.2004, n. 17853); del pari, è soggetto all'imposta il segnale con il quale una società indica agli automobilisti la sua ubicazione (Cass. 3.9.2004, n. 17582); | | • | viceversa, non sono soggetti ad imposta i segnali stradali che contengono indicazioni per servizi utili (alberghi, parcheggi, ristoranti: ris. 1.4.1996, n. 48/E). |
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I comuni (che possono regolamentare in via autonoma molti degli aspetti dell'imposta) hanno la facoltà di non applicare l'imposta; in tal caso, sottopongono le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad apposita autorizzazione e le assoggettano al pagamento di un canone; tale canone non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per una superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (art. 2- bis, c. 1, D.L. n. 13/2002). Soggetti passivi - Soggetto passivo dell'imposta è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso; è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità (art. 6, D.Lgs. n. 507/1993). Sono esclusi dall'imposta altresì i soggetti indicati al 146.2 (art. 1, c. 480, L. n. 311/2004). Cumulo con la tassa e i canoni per l'occupazione del suolo pubblico Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al o dati in godimento dal comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della TOSAP, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione (art. 9, c. 7, D.Lgs. n. 507/1993). |
Esenzioni - Sono esenti dall'imposta (art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993): | • | la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; | | • | gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; | | • | la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; | | • | la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; | | • | la pubblicità radiofonica o televisiva (ris. 20.5.1976, n. 3/3527); | | • | la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; | | • | la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, a eccezione di alcune categorie di battelli; | | • | la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; | | • | le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; | | • | le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie; | | • | le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; i comuni possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al predetto limite di 5 metri quadrati (art. 17, c. 1-bis, D.Lgs. n. 507/1993); | | • | le insegne delle imprese portuali nei porti (Cass. 29.7.2005, n. 15994); | | • | le pubblicità in qualunque modo realizzate nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche in impianti con capienza inferiore a tremila posti (art. 1, c. 128, L. n. 266/2005, Legge Finanziaria 2006). |
A cura di Novecento media - Dicembre 2006
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