Imposta comunale sulla pubblicità

Determinazione dell'imposta

*

L'imposta viene calcolata tenendo conto: delle superfici e della tariffa che variano in relazione al mezzo pubblicitario utilizzato e ad altri fattori (popolazione residente nel comune, attività stagionali ecc.).

Determinazione delle superfici

La superficie assoggettabile all'imposta si determina in base alla superficie minima della figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario e ciò indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (art. 7, c. 2, D.Lgs. n. 507/1993).

L'imposta è calcolata:

per i mezzi pubblicitari polifacciali, in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità (art. 7, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993);

per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso (art. 7, c. 4, D.Lgs. n. 507/1993).

Si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario (art. 7, c. 5, D.Lgs. n. 507/1993):

i festoni di bandierine e simili;

i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra loro.

Tariffe

Le tariffe (art. 3, c. 5, D. Lgs. n. 507/1993):

variano in relazione del tipo di pubblicità adottato;

devono essere deliberate dal comune entro il 31.3 di ogni anno;

entrano in vigore dall'1.1 del medesimo anno. In assenza della delibera comunale trovano applicazione le tariffe previste dalla legge, che variano in funzione delle dimensioni del comune (art. 3, c. 5, D.Lgs. n. 507/1993).

Riduzioni di imposta - Le tariffe sono ridotte al 50% (art. 16, D.Lgs. n. 507/1993):

per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Le riduzioni non sono cumulabili tra loro (art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 507/1993).

Maggiorazioni di imposta

1.

Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, può applicare una maggiorazione fino al 50% delle tariffe relative (art. 3, c. 6, D.Lgs. n. 507/1993):
- alla pubblicità ordinaria di durata non superiore a tre mesi;
- alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- alla pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche;
- alla pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, con l'utilizzo di aeromobili, con palloni frenati o con manifestini.

2.

La pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata è maggiorata del 100% (art. 7, c. 7, D.Lgs. n. 507/1993).

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 507/1993).

Classificazione dei comuni - Ai fini della determinazione della tariffa applicabile, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31.12 del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti 5 classi (art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993):

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

Con riferimento alle sole affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale (art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993).

Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35% di quella del centro abitato; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva (art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 507/1993).

Pubblicità ordinaria - Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non elencato nelle seguenti lettere (pubblicità ordinaria), la tariffa dell'imposta (se non sono previste misure diverse dai Comuni), per ogni mq di superficie e per anno solare, è la seguente (D.P.C.M. 16.2.2001):

Comuni di classe I: € 19,63;

Comuni di classe II: € 17,56;

Comuni di classe III: € 15,49;

Comuni di classe IV: € 13,43;

Comuni di classe V: € 11,36.

Le stesse tariffe si applicano in caso di pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, commisurando l'imposta alla superficie complessiva degli impianti (art. 12, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993).

Durata inferiore all'anno solare
In caso di pubblicità con durata non superiore a 3 mesi si applica una riduzione fino a 1/10 della tariffa per ogni mese o frazione; in caso di mezzo pubblicitario con superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5, si applica una maggiorazione del 50%; in caso di mezzo pubblicitario con superficie superiore a mq 8,5 si applica una maggiorazione del 100% (art. 12, D.Lgs. n. 507/1993).

Pubblicità effettuata con striscioni - Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun mq e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria (art. 15, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993).

Pubblicità su veicoli - L'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità per la pubblicità ordinaria, per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di (art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993):

veicoli in genere;

vetture autofilotranviarie;

battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Tuttavia, per la pubblicità all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di 50% e del 100% qualora la superficie sia rispettivamente compresa fra mq 5,5 e mq 8,5, ovvero sia superiore a mq 8,5 (art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993).

Pubblicità su veicoli adibiti a uso pubblico - Per i veicoli adibiti a uso pubblico, l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13, c. 2, D.Lgs. n. 507/1993).

Pubblicità su veicoli di proprietà dell'impresa - Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare (art. 13, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993):

al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza;

ovvero, al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli;

secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg: € 74,37;
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg: € 49,58;
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie: € 24,79.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata (art. 13, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993).

Esclusioni

1.

L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché (art. 13, c. 4, D.Lgs. n. 507/1993):
- sia apposta non più di due volte;
- e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;

2.

L'imposta non è dovuta, inoltre, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (art. 13, c. 4-bis, D.Lgs. n. 507/1993).

Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne luminose - Alla pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettrico, elettromeccanico o, comunque, programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica, l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per mq di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa (art. 14, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993):

Comuni di classe I: € 66,11;

Comuni di classe II: € 57,84;

Comuni di classe III: € 49,58;

Comuni di classe IV: € 41,32;

Comuni di classe V: € 33,05.

Riduzioni
Per la pubblicità di durata inferiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a 1/10 di quella sopra prevista; per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa l'imposta è ridotta alla metà delle rispettive tariffe (art. 14, c. 2 e c. 3 D.Lgs. n. 507/1993).

Pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso dispositivi luminosi - Per la pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa (art. 14, c. 4 D.Lgs. n. 507/1993):

Comuni di classe I: € 4,13;

Comuni di classe II: € 3,62;

Comuni di classe III: € 3,10;

Comuni di classe IV: € 2,58;

Comuni di classe V: € 2,07

Qualora la pubblicità ha una durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà (art. 14, c. 5, D.Lgs. n. 507/1993).

Pubblicità varia - Per la pubblicità effettuata mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifesti, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura (art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 507/1993):

Comuni di classe I: € 99,16;

Comuni di classe II: € 86,76;

Comuni di classe III: € 74,37;

Comuni di classe IV: € 61,97;

Comuni di classe V: € 49,58.

Pubblicità effettuata mediante palloni luminosi - Se la pubblicità viene effettuata con l'utilizzo di palloni frenati e simili, si applica l'imposta di cui al precedente punto ridotta alla metà (art. 15, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993)

Pubblicità effettuata mediante distribuzione - Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa (art.15, c. 4, D.Lgs. n. 507/1993):

Comuni di classe I: € 4,13;

Comuni di classe II: € 3,62;

Comuni di classe III: € 3,10;

Comuni di classe IV: € 2,58;

Comuni di classe V: € 2,07.

Pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori - Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente (art. 15, c. 5, D.Lgs. n. 507/1993):

Comuni di classe I: € 12,39;

Comuni di classe II: € 10,85;

Comuni di classe III: € 9,30;

Comuni di classe IV: € 7,75;

Comuni di classe V: € 6,20.


A cura di Novecento media - Dicembre 2006


In partnership con Novecento
**
**

il Manuale Fiscale 2006

Risorse

Le notizie

Iva, cessioni gratuite

Ravvedimento per omessi versamenti IVA

Studi di settore, cause di esclusione

Uscita socio da Snc


Gli strumenti

Destinazione Impres@

Sicurezza informatica

Promozioni in corso

Pillole di tecnologia