L'imposta viene calcolata tenendo conto: delle superfici e della tariffa che variano in relazione al mezzo pubblicitario utilizzato e ad altri fattori (popolazione residente nel comune, attività stagionali ecc.). Determinazione delle superfici La superficie assoggettabile all'imposta si determina in base alla superficie minima della figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario e ciò indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (art. 7, c. 2, D.Lgs. n. 507/1993). L'imposta è calcolata:
Tariffe Le tariffe (art. 3, c. 5, D. Lgs. n. 507/1993):
Riduzioni di imposta - Le tariffe sono ridotte al 50% (art. 16, D.Lgs. n. 507/1993):
Le riduzioni non sono cumulabili tra loro (art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 507/1993). Maggiorazioni di imposta
Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 507/1993). Classificazione dei comuni - Ai fini della determinazione della tariffa applicabile, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31.12 del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti 5 classi (art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993):
I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza. Con riferimento alle sole affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale (art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993). Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35% di quella del centro abitato; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva (art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 507/1993). Pubblicità ordinaria - Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non elencato nelle seguenti lettere (pubblicità ordinaria), la tariffa dell'imposta (se non sono previste misure diverse dai Comuni), per ogni mq di superficie e per anno solare, è la seguente (D.P.C.M. 16.2.2001):
Le stesse tariffe si applicano in caso di pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, commisurando l'imposta alla superficie complessiva degli impianti (art. 12, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993).
Pubblicità effettuata con striscioni - Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun mq e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria (art. 15, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993). Pubblicità su veicoli - L'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità per la pubblicità ordinaria, per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di (art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993):
Tuttavia, per la pubblicità all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di 50% e del 100% qualora la superficie sia rispettivamente compresa fra mq 5,5 e mq 8,5, ovvero sia superiore a mq 8,5 (art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993). Pubblicità su veicoli adibiti a uso pubblico - Per i veicoli adibiti a uso pubblico, l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13, c. 2, D.Lgs. n. 507/1993). Pubblicità su veicoli di proprietà dell'impresa - Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare (art. 13, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993):
secondo la seguente tariffa: a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg: € 74,37; Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata (art. 13, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993).
Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne luminose - Alla pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettrico, elettromeccanico o, comunque, programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica, l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per mq di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa (art. 14, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993):
Pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso dispositivi luminosi - Per la pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa (art. 14, c. 4 D.Lgs. n. 507/1993):
Qualora la pubblicità ha una durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà (art. 14, c. 5, D.Lgs. n. 507/1993). Pubblicità varia - Per la pubblicità effettuata mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifesti, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura (art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 507/1993):
Pubblicità effettuata mediante palloni luminosi - Se la pubblicità viene effettuata con l'utilizzo di palloni frenati e simili, si applica l'imposta di cui al precedente punto ridotta alla metà (art. 15, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993) Pubblicità effettuata mediante distribuzione - Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa (art.15, c. 4, D.Lgs. n. 507/1993):
Pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori - Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente (art. 15, c. 5, D.Lgs. n. 507/1993):
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