Imposta comunale sulla pubblicità

Dichiarazione, versamenti e rimborsi

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Dichiarazione - Il soggetto passivo, prima di iniziare l'esercizio della pubblicità, deve presentare al comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate:

le caratteristiche della pubblicità;

la durata della pubblicità;

l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

Il modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Il comune ha l'obbligo di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta (art. 8, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993).

Versamenti - Il pagamento dell'imposta può essere effettuato, alternativamente (art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 507/1993):

mediante versamento con conto corrente postale intestato al comune;

direttamente presso le tesorerie comunali;

in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune (anche mediante conto corrente postale).

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione (art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 507/1993) e deve essere esibita a richiesta.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato (art. 9, c. 4, D.Lgs. n. 507/1993):

in unica soluzione, per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare;

in rate trimestrali anticipate per la pubblicità annuale qualora sia di importo superiore a € 1549,27 (art. 9, c. 4, D.Lgs. n. 507/1993).

Rimborsi - Il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute con apposita istanza, entro il termine di due anni che decorre (art. 9, c. 6, D.Lgs. n. 507/1993):

dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento;

ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.


A cura di Novecento media - Dicembre 2006


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il Manuale Fiscale 2006

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