Dichiarazione - Il soggetto passivo, prima di iniziare l'esercizio della pubblicità, deve presentare al comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate:
Il modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Il comune ha l'obbligo di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta (art. 8, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993). Versamenti - Il pagamento dell'imposta può essere effettuato, alternativamente (art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 507/1993):
L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione (art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 507/1993) e deve essere esibita a richiesta. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato (art. 9, c. 4, D.Lgs. n. 507/1993):
Rimborsi - Il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute con apposita istanza, entro il termine di due anni che decorre (art. 9, c. 6, D.Lgs. n. 507/1993):
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