Imposte di fabbricazione e di consumo (accise)

Ambito di applicazione

*

Per "accisa" si intende l’imposta indiretta che si applica sulla produzione o sui consumi di determinati beni; è anche indicata con le denominazioni di imposta di fabbricazione o di consumo, ovvero come sovrimposta di confine o di consumo (art. 1, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 504/1995).

Elenco dei prodotti assoggettati a imposizione

1. Oli minerali:
-benzina: € 564 per mille litri (importo così stabilito dall’art. 1, c. 9, D.L. n. 16/2005);
- benzina senza piombo: € 564 per mille litri (importo così stabilito dall’art. 1, c. 9, D.L. n. 16/2005)
- petrolio lampante o cherosene, usato come carburante: € 413 per mille litri (importo così stabilito dall’art. 1, c. 9, D.L. n. 16/2005); usato come combustibile per riscaldamento: € 214,8409 per mille litri;
- olio da gas o gasolio usato come carburante: € 413 per mille litri; usato per riscaldamento: € 386,0360 per mille litri;
- oli combustibili densi: € 46,48 per mille kg;
- oli combustibili a basso tenore di zolfo: 23,24 per mille Kg;
- oli lubrificanti: € 842 per mille kg. (art. 1, c. 116, L. n. 266/2005, Legge Finanziaria 2006);
- gas di petrolio liquefatti usati come carburante: € 305,5566 per mille kg; usato come combustibile per riscaldamento: € 185,5216 per mille kg;
- gas metano per autotrazione: esente; per combustione per usi industriali: € 0,0103; per combustione per usi civili:

1) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: € 0,04442 al metro cubo;
2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: € 0,077798 al metro cubo;
3) per altri usi civili: € 0,17146 al metro cubo

- per i consumi nei territori di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (DPR 218/78), si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui ai precedenti n. 1) e 2): 0,03822 al metro cubo;
b) per gli altri usi civili: € 0,12292 al metro cubo.

Manovre finanziarie 2005 e 2006
Sono previste:
- l’esenzione dall’accisa per il biodiesel dall’1.1.2004 al 30.6.2010 (art. 1, c. 515, L. n. 311/2004);
- la proroga per il 2005 e il 2006 di disposizioni di favore sulle accise relative a emulsioni, gasolio e Gpl in zone montane, teleriscaldamento, gas metano per uso industriale e civile, Gpl, gasolio per autotrazione (art. 1, c. 115, L. n. 266/2005, Legge Finanziaria 2006).
Rimborso
Per ottenere il rimborso di quanto spettante, i destinatari dei benefici relativi alla riduzione dell’aliquota per gasolio auto utilizzato nel trasporto merci con veicoli di massa oltre le 3,5 tonnellate (vedi sopra), devono presentare entro il 30.6.2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane (art. 1, c. 517, L. n. 311/2004). L’incremento delle accise disposto dal D.L. n. 16/2005 (vedi sopra) è rimborsato agli autotrasportatori con veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, agli enti e alle imprese di pubblico trasporto, a coloro che svolgono autoservizi di competenza statale, regionale o locale e agli enti pubblici e imprese private che esercitano trasporto pubblico di persone a fune (art. 1, c. 10, D.L. n. 16/2005; nota Ag. Dogane 22.2.2005, n. 643/V/AGT).

2. Alcole e bevande alcoliche Provv. 12.12.2005:
-birra: € 2,35 per ettolitro e per grado Plato;
- vino € 0;
- bevande fermentate diverse dalle precedenti € 0;
- prodotti alcolici intermedi: € 68,51 per ettolitro;
- alcole etilico: € 800,01 per ettolitro anidro;

3. Imposta di consumo sull’energia elettrica:
-per qualsiasi applicazione nelle abitazioni; € 0,002117 per ogni Kwh;
- per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: € 0,00310 per ogni Kwh;

4. Imposta sugli oli lubrificanti: € 650,74 per mille kg;
- imposta sui bitumi di petrolio: € 30,99 per mille kg;

5. Imposta sui consumi di carbone e simili:
-carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: € 2,62567 per 1000 Kg;
- coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione: € 3,52430 per 1000 Kg;
- bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714), impiegato negli impianti di combustione: € 2,05705 per 1000 Kg;
- oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica:
- metano: € 0,0004493 per mc;
- gas di petrolio liquefatti: € 0,6817 per 1000 Kg;
- gasolio: € 12,72601 per 1000 lt;
- olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: € 15,33154 per 1000 Kg.

Sono esenti da accisa sia i prodotti impiegati nella coltivazione sotto serra dei funghi che gli olii minerali utilizzati per la coltivazione in grotte o cave di essi (ris. 21.6.2005, n. 2/D).

Momento impositivo - Per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione; l’accisa è esigibile (art. 2, D.Lgs. n. 504/1995):

- all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato;
- quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di una esenzione.

Immissione in consumo - Si considera immissione in consumo anche:

- l’ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell’abbuono per perdite e cali;
- lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo (per regime sospensivo si intende il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d’imposta; art. 1, c. 2, lett. g, D.Lgs. n. 504/1995);
- la fabbricazione o l’importazione, anche irregolare, da un regime sospensivo.


A cura di Novecento media - Marzo 2006


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