Accise - Imposte di fabbricazione e di consumo | Per "accisa" si intende l’imposta indiretta che si applica sulla produzione o sui consumi di determinati beni; è anche indicata con le denominazioni di imposta di fabbricazione o di consumo, ovvero come sovrimposta ... Continua… |
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È obbligato al pagamento dell’accisa (art. 2, c. 4, D.Lgs. n. 504/1995): - il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione al consumo.  | Determinazione dell’imposta - La liquidazione dell’imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l’aliquota d’imposta vigente alla data di immissione in consumo. Per gli ammanchi si applicano le aliquote vigenti ... Continua… |
La circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (vale a dire quelli non ancora immessi in consumo, per i quali quindi l’accisa non è ancora esigibile) o assoggettati ad accisa (vale a dire quelli per i quali è già stato assolto il debito d’imposta) ... Continua…  | I funzionari dell’Amministrazione finanziaria, muniti di speciale tessera di riconoscimento e gli appartenenti alla Guardia di finanza, hanno facoltà: - di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell’accertamento ... Continua… |
 | In caso di pagamento indebito di una accisa il contribuente può chiedere il rimborso entro il termine di due anni dalla data del versamento (art. 14, c. 2, D.Lgs. n. 504/1995). |
A cura di Novecento media - Marzo 2006 (per maggiori approfondimenti vedi Antonino Spoto - Andrea Aliberti, il Manuale Fiscale 2006, Fag – Novecento media, Milano, 2006) | |