Un importante aspetto della nuova disciplina in materia di indeducibilità degli interessi passivi è quello correlato all'applicazione dell'articolo 96 del Tuir e di specifiche norme transitorie in relazione a finanziamenti e interessi che riguardano, direttamente o indirettamente, il comparto immobiliare. La circolare dell'Agenzia delle entrate rappresenta in modo analitico le diverse situazioni che possono verificarsi: Immobili merce:
Immobili strumentali: Anche in questo caso, laddove sia effettuata secondo corretti criteri civilistici la capitalizzazione sul costo dei beni, gli stessi risulteranno integralmente deducibili. Ove non capitalizzati, dovranno essere monitorati secondo le disposizioni di cui all'articolo 96 del Tuir. Immobili patrimonio:
In questo caso è comunque necessario, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, che il mutuo ipotecario abbia a oggetto gli stessi immobili successivamente concessi in locazione. Sulla base di quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, dunque, laddove il finanziamento garantito da ipoteca riguardi immobili strumentali concessi in locazione, gli stessi dovranno essere monitorati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 96 del Tuir. Le disposizioni per i soggetti Irpef L'articolo 61 del Tuir, come riformulato dalla legge n. 244 del 2007 disciplina, invece, la deducibilità degli interessi passivi in capo ai soggetti Irpef prescindendo completamente dalle regole fissate per i soggetti Ires. La norma stabilisce infatti che tali soggetti deducono gli interessi sulla base di un risultato che è dato dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e dei proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Posto che dunque una deducibilità limitata può essere influenzata dalla presenza di proventi esenti o parzialmente esenti e che si ritiene rimangano ferme le limitazioni in merito alla indeducibilità oggettiva di una parte degli interessi passivi, la circolare dell'Agenzia delle entrate fa riferimento alla necessità che, sulla base delle nuove disposizioni, i componenti negativi in questione siano inerenti rispetto all'attività svolta. Pertanto, ai fini dell'applicazione del rapporto previsto dall'articolo 61, dovranno essere assunti esclusivamente gli interessi che sono inerenti rispetto all'attività di impresa. È questa una problematica che può riguardare da vicino le società personali nelle quali, per esempio, vengono assunti dei finanziamenti produttivi di interessi che sono finalizzati a coprire degli squilibri di natura finanziaria derivanti dal comportamento dei soci senza che gli stessi siano invece destinati a essere impiegati per lo svolgimento di una attività produttiva. Inoltre, da un punto di vista soggettivo, la circolare ricorda come le disposizioni di cui all'articolo 61 del Tuir sono applicabili anche nei confronti degli enti diversi dalle società e dei trust limitatamente alla attività commerciale da loro svolta.
TAG:
Se hai trovato questi contenuti interessanti, abbonati alla newsletter PMI. È una mail gratuita che tutte le settimane ti informa sulle novità, sugli articoli, le scadenze e gli eventi più importanti. Ci trovi anche su Facebook e Twitter.
| In questo articolo
|