Quote costanti o imposta sostitutivaLa disciplina del riallineamento in relazione all'imposta regionale sulle attività produttive opera con due modalità differenti : a) per effetto dell'assoggettamento a tassazione ai fini Irap di tali differenze in sei quote costanti, oppure b) per effetto dell'applicazione dell'imposta sostitutiva. Nel primo caso, lo svincolo delle riserve in sospensione di imposta ai fini Irap avviene in corrispondenza al recupero a tassazione in sei quote costanti dei disallineamenti esistenti; nel secondo caso, lo svincolo delle riserve si determina al momento del perfezionamento dell'opzione e relativamente all'ammontare dei disallineamenti assoggettati a imposta sostitutiva. L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente dalla base imponibile Irap, tramite l'utilizzo del prospetto del quadro EC del modello Unico, e non ancora assorbiti al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, deve essere assoggettato a tassazione in sei quote costanti. In pratica, tale disposizione comporta l'obbligo di effettuare per sei periodi di imposta, a partire da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, una variazione in aumento della base imponibile Irap pari a un sesto dell'importo complessivo del predetto ammontare dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. Lo stesso comma 51 stabilisce che il recupero a tassazione determina, ai fini Irap, lo svincolo della corrispondente quota delle riserve in sospensione d'imposta createsi per effetto delle precedenti deduzioni extra-contabili. L'amministrazione finanziaria ha precisato nella circolare come ai fini Irap le eccedenze dedotte extra-contabilmente fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 si considerano complessivamente affrancate e riconosciute già a partire dal 1° gennaio 2008. Tale conclusione, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate, discende dall'avvenuta riforma nella determinazione della base imponibile Irap. Quindi, il riconoscimento fiscale delle differenze di valore a partire dal 1° gennaio 2008 rileva anche nell'ipotesi di esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2008. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 51, secondo periodo, in commento, si applicano anche con riferimento ai disallineamenti esistenti al 31 dicembre 2007 ai fini Irap tra i valori civili e fiscali relativi ai marchi e all'avviamento. Ne consegue che anche detti disallineamenti si considerano affrancati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche se il recupero a tassazione avverrà in sei quote costanti con il corrispondente svincolo graduale delle riserve in sospensione. Il valore fiscale dei marchi e dell'avviamento, incrementato per effetto del riallineamento, rileva ai fini Irap a partire dal medesimo periodo di imposta e sono, quindi, ammesse in deduzione le relative quote di ammortamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione a conto economico, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come riformulato dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 244 del 2007. ![]() Sempre in relazione al meccanismo di funzionamento della disciplina dell'affrancamento ai fini Irap, ricorda come:
La circolare precisa poi il meccanismo di funzionamento dell'ipotesi di cessione dei beni nel periodo di vigilanza. In tale caso viene precisato come Il realizzo dei beni nel «periodo di sorveglianza» fa venir meno sin dall'inizio gli effetti anche ai fini Irap. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui i beni oggetto del riallineamento mediante opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva siano realizzati entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione occorre recuperare a tassazione ai fini Irap per sesti le relative differenze di valore ai sensi del più volte richiamato comma 51. Nel periodo di imposta in cui avviene il realizzo del bene, occorre recuperare a tassazione ai fini Irap anche i sesti pregressi, ossia le quote di disallineamento non riprese a tassazione nei periodi di imposta precedenti a causa dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
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