Trovi articoli sullo stesso argomento in: Fisco e tasse » Imposte dirette D'obbligo la verifica di tutti i componenti positivi e negativiDeterminazione complessa della base imponibile Irap, stante la necessaria verifica di quei componenti, sia positivi sia negativi, che pur non essendo inseriti negli aggregati A e B, concorrono alla definizione del valore della produzione dei soggetti Ires o Irpef per opzione. Questo, in estrema sintesi, uno dei principi fondanti introdotti nel dlgs n. 446/1997 dalla legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e che impattano, per la prima volta, nella determinazione della base imponibile 2008 e nella compilazione del modello Irap 2009. Posti i principi generali sanciti dai commi da 1 a 5, del novellato art. 5 del decreto Irap (si veda altro articolo), una serie di chiarimenti mettono in agitazione i contribuenti, nella determinazione della nuova base imponibile, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta per l'anno 2008.
Eccedenze extracontabiliGli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti dedotti extracontabilmente e inseriti nel quadro EC del modello Unico impattavano negli scorsi anni anche ai fini dell'imposta in commento, fatti salvi i casi degli oneri deducibili ai fini Ires (svalutazioni crediti). Stante l'abrogazione di detto regime, l'ammontare complessivo dei componenti negativi, dedotti in tal modo anche ai fini dell'imposta regionale fino al 2007, deve essere recuperato a tassazione, fatto salvo il possibile affrancamento ai sensi dei commi 48 o 51, dell'art. 1, legge 244/2008. Il recupero a tassazione per sesti dell'ammontare delle deduzioni che residua a fine del 2007 deve avvenire mediante indicazione nella sezione III, del quadro IS al rigo IS 16. Personale distaccatoLa lettera f), n. 3, del comma 50, dell'art. 1 della Finanziaria per il 2008 ha abrogato, con effetto dal 2008, il comma 2 dell'articolo 11 del decreto Irap che conteneva una disposizione specifica per il personale in posizione di distacco o comando. Tale novità è stata chiarita anche dal dipartimento per le politiche fiscali che, con la risoluzione 12/02/2008, n. 2/Dpf, ha precisato che la modifica non è solo di natura sostanziale, intervenendo a semplificare l'impianto legislativo, con la conferma che per il soggetto distaccante e per l'impresa di lavoro interinale deve sussistere la neutralizzazione delle somme ricevute a titolo di rimborso dei costi di retribuzione e di contribuzione, con la conseguenza che a seguito di detta soppressione gli importi dovuti dal distaccatario al distaccante, a titolo di recupero degli oneri dei lavoratori distaccati, sono da ritenere indeducibili in capo al primo e non imponibili in capo al secondo soggetto. Sugli stessi principi si deve basare anche il lavoro interinale e, per quanto indicato dall'amministrazione finanziaria (c.m. 21/09/1999 n. 189/E), la modalità si estende anche al personale in posizione di «comando», con l'obbligo di effettuare una variazione in diminuzione nel quadro IC, all'interno del rigo IC55, colonna 3. Marchi e avviamentoSul tema il comma 3, dell'articolo 5, preliminarmente, dispone la possibilità di portare in deduzione costi e oneri non rilevabili dal conto economico con la conseguenza, per esempio, che a prescindere dalle modalità di imputazione, restano deducibili le quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione a titolo oneroso dei marchi e dell'avviamento, nella misura non superiore a un diciottesimo del relativo costo. ContributiCon ulteriore chiarimento (c.m. 12/07/2006 n. 26/E) l'Agenzia delle entrate ha confermato che alla formazione della base imponibile Irap concorrono i «_ contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione...». In relazione a quanto indicato, pertanto, i contributi potranno concorrere alla determinazione del valore della produzione, come nel caso dei contributi erogati e non correlati a costi indeducibili e non esentati dalla legge specifica oppure potranno essere esclusi dalla formazione della base imponibile, pur essendo già inseriti nella voce A.5) del conto economico, in quanto correlati a costi indeducibili o in presenza di norma che ne prevede esplicitamente l'esenzione, ai fini delle imposte dirette e dell'Irap. LeasingSul tema, l'attuale impianto normativo dispone l'indeducibilità assoluta delle quote di interessi inserita nei canoni di leasing, con l'unica variabile, foriera di ulteriori perplessità, di dover calcolare gli stessi sulla base delle quote desumibili dal piano di ammortamento finanziario. Per effetto della modifica indicata, ma in assenza di specifiche indicazioni, è comunque pensabile che le nuove disposizioni si rendano applicabili ai contratti stipulati dall'1/1/2008, con l'esclusione dei canoni a scadere relativi a contratti stipulati anteriormente. SalvaguardiaNel rispetto di detto principio, comunque, i componenti negativi e positivi concorrono alla formazione del valore della produzione, a prescindere dall'effettiva collocazione, ma in relazione alla corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione dettata dai principi contabili adottati.
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