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La scelta del regime sulla scia di plusvalenze e costi di gestioneL'irrilevanza della tassazione dei componenti straordinari ai fini dell'Irap da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria può essere l'elemento di maggiore convenienza nel mantenere, da parte di questi soggetti, il regime naturale per la determinazione della base imponibile del tributo regionale. Di contro, laddove in previsione non vi siano delle cessioni di beni diversi dai beni merce, l'esercizio dell'opzione entro la scadenza del 31 ottobre avrà rappresentato la situazione ideale per i contribuenti che, invece, vogliono determinare la base Irap sulla scorta delle risultanze del bilancio di esercizio. Senza dimenticare che, per effetto di quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria con circolare n. 60/08, ulteriori indicazioni possono essere ricavate per la corretta individuazione della deducibilità dei componenti negativi di reddito. La Finanziaria per il 2008 abbia riscritto completamente le regole di determinazione della base imponibile Irap distinguendo, in modo molto netto le regole tra soggetti Ires e soggetti Irpef che svolgono attività di impresa. All'interno dei soggetti Irpef, una ulteriore suddivisione ha riguardato le modalità di tenuta della contabilità in quanto solo con la contabilità ordinaria, era possibile esercitare l'opzione per le regole previste fisiologicamente per le società di capitali. I soggetti Irpef prescindono dalle risultanze della documentazione contabile per assumere, ai fini della determinazione della base imponibile, i valori fiscali questo a meno che non venga esercitata l'opzione per determinare la predetta base con le regole tipicamente previste per i soggetti Ires. In pratica, il nuovo art. 5 bis del dlgs 446/97 prevede che la base imponibile è invece determinata sulla base di valori che sono prettamente fiscali. Per i soggetti Irpef, infatti, il valore della produzione si determina come differenza tra:
![]() I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale. In modo identico a quanto previsto per i soggetti Ires, non rilevano le componenti afferenti:
Le scelte di convenienzaIn linea di principio, la circostanza che il contribuente abbia determinato nel corso del periodo di imposta 2008 rilevanti plusvalenze derivanti dalla cessione di beni (ovviamente diversi dai beni merce) può avere comportato tutto l'interesse al mantenimento del regime fisiologicamente applicabile mentre, al contrario, il sostenimento di costi di gestione di beni che ai fini fiscali trovano una limitazione alla deducibilità potrebbe avere indirizzato i contribuenti verso la scelta del regime Ires. In sostanza prendendo come riferimento una società immobiliare, l'esercizio dell'opzione per applicare le norme previste per le società di capitali potrebbe avere avuto una ragione d'essere nell'ipotesi in cui, ad esempio, nel bilancio di esercizio vengono imputati dei costi afferenti gli immobili patrimoniali che, sulla scorta della determinazione del risultato fiscale in base all'articolo 90 del Tuir potrebbero non risultare deducibili. Le indicazioni delle EntrateL'Agenzia delle entrate ha fornito le proprie istruzioni in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 446 del 1997 con la circolare n. 60. In conformità al dettato letterale della norma, la circolare precisa che i differenziali positivi afferenti la cessione di beni strumentali ovvero di beni patrimonio non assume rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile Irap, a prescindere dal fatto che tale realizzo avvenga o meno nell'ambito di una operazione straordinaria. In sostanza, ipotizzando la cessione di un immobile, il plusvalore relativo allo stesso non sconterà Irap mentre, al contrario, le quote di plusvalenze da assoggettare a imposizione per effetto del trascinamento da periodi di imposta precedenti, rileverà nella determinazione della base imponibile. Componenti negativi, valgono i criteri di imputazione del TuirPiù articolato, nella circolare, è il ragionamento sulla corretta individuazione dei componenti negativi che sono deducibili nella determinazione della base imponibile. Viene infatti osservato come l'articolo 5-bis del decreto Irap, nello stabilire che i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del tributo sono determinati secondo le regole fiscali, fa riferimento a voci di costo che, non essendo tutte specificamente disciplinate dal Tuir, possono essere individuate utilizzando la classificazione per natura tipica delle disposizioni civilistiche. Peraltro, le suddette componenti negative, al pari delle componenti positive del valore della produzione, si assumeranno con i medesimi criteri di determinazione e di imputazione temporale dettati dalle disposizioni del Tuir. Fanno eccezione i costi per servizi che possono essere individuati sulla base della disciplina fiscale facendo riferimento a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi dal D.m 17 gennaio 1992. Pertanto, è a tale norma secondaria che si dovrà fare riferimento per individuare correttamente le voci deducibili nella determinazione della base imponibile osservando, nel contempo, che il decreto in questione rinvia, in generale, a quanto previsto ai fini Iva. Sempre in materia di componenti negativi rilevanti per la determinazione del valore della produzione la circolare ricorda come:
Più in generale, va osservato come le indicazioni della circolare appaiono fornire un quadro di riferimento dei componenti negativi tassativo e limitato alle indicazioni contenute nella norma. Una parte della circolare è espressamente dedicata a precisare le modalità con le quali può essere esercitata l'opzione e, soprattutto, i casi particolari in cui la stessa produce effetti. Viene dunque precisato come:
Sul punto, la circolare dell'Agenzia delle entrate precisa come, per effetto del vincolo triennale dell'opzione esercitata, il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo di validità dell'opzione, il regime di contabilità ordinaria. L'esercizio della revoca dell'opzione precedentemente comunicata non preclude la possibilità per il contribuente di modificare il proprio regime contabile.
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