L'Irap si sconta da Irpef e da Ires

Calcoli a partire dal periodo di imposta al 31/12/2008

Deduzione dall'Ires della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi.

Diventa deducibile dalla base imponibile Irpef e Ires, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, ma con effetti che si estendono anche al passato, il 10% dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al costo per il personale dipendente, al netto del cuneo fiscale, e alla quota imponibile, per i soggetti che non possono dedurli, degli interessi passivi e degli oneri assimilati al netto degli interessi attivi e dei proventi assimilati.

Tabella 1

A poco meno di un anno di distanza dalla Finanziaria 2008 che ribadiva l'indeducibilità dell'Irap dalle imposte statali, viene introdotta una parziale deroga all'art. 1, comma 2, del dlgs 446/1997 che ha istituito l'imposta, giocando d'anticipo sul giudizio pendente davanti alla Corte costituzionale. L'art. 6 del dl 185, si applica non solo alla determinazione del reddito delle imprese ma anche a quello dei professionisti.

Il meccanismo consente la deduzione, secondo il criterio di cassa, ai sensi dell'art. 99 del Tuir, del 10% dell'imposta calcolata sulla quota del costo del personale imponibile, cioè del costo assunto al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del dlgs 446/1997, e sull'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri assimilati rispetto agli interessi attivi e proventi assimilati. Costo del lavoro ed interessi continueranno, quindi, a essere computati nella base imponibile Irap, ma una quota pari al 10% dell'imposta calcolata sugli stessi, rappresenterà un onere deducibile ai fini dell'imposizione diretta. In pratica, la variazione in aumento che i contribuenti dovranno operare in relazione alle imposte indeducibili, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 sarà più leggera, circostanza di cui si dovrà in futuro tener conto anche nella determinazione degli acconti da versare.

La relazione illustrativa chiarisce che la deducibilità è ammessa a favore di tutti i soggetti che determinano la base imponibile secondo i criteri «ordinari», compresi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) ed e-bis) del decreto Irap, cioè gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, e le Amministrazioni pubbliche.

Per le banche gli altri enti e le società finanziarie la nuova norma opera certamente con riferimento ai costi per il personale, e, stante il tenore letterale della norma, sembrerebbe applicabile anche alla quota indeducibile, il 4%, degli interessi passivi introdotta dall'art. 82, comma 3, lettera a), del dl 112/2008 con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale.

Le disposizioni dell'art. 6 del dl 185/2008, dispiegano i loro effetti anche con riferimento ai periodi d'imposta passati per i quali è prevista la possibilità di richiedere il rimborso delle maggiori imposte dirette versate rispetto a quelle che sarebbero risultate dovute se si fossero applicate già all'epoca le nuove regole.

Il limite temporale per l'esercizio del diritto al rimborso viene individuato nel termine di decadenza previsto dall'art. 38 del dpr n. 602 del 1973, cioè 48 mesi dalla data del versamento. Tuttavia, la norma opera una distinzione tra i contribuenti che non hanno ancora presentato l'istanza di rimborso alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali verrà attivata un'apposita procedura telematica, e quelli che, invece, a quella data l'avevano già inoltrata. Alle domande di rimborso già presentate, il decreto prevede che venga dato seguito secondo l'ordine cronologico della loro presentazione ma stabilisce anche che il diritto al rimborso, previsto anche in questo caso fino ad un massimo del 10% dell'Irap dell'anno di competenza, sia subordinato, oltre che al rispetto del termine previsto dall'art. 38, alla circostanza che la richiesta sia riferita alla quota delle imposte sui redditi corrispondente all'Irap calcolata sugli interessi passivi e oneri assimilati ovvero sulle spese per il personale dipendente e assimilato. Tale ulteriore condizione, ridurrà presumibilmente in maniera drastica il numero dei contribuenti interessati a questa procedura costringendo anche chi avesse già in passato chiesto il rimborso del tributo versato sulla base di motivazioni diverse o più generiche, a provvedere all'inoltro di una nuova istanza. In ogni caso, i rimborsi destinati a questi soggetti saranno erogati nel rispetto dei limiti di spesa fissati in 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e 400 milioni di euro per l'anno 2011.

Per il completamento dei rimborsi, si assume l'impegno di integrare le risorse necessarie con successivi provvedimenti legislativi. Al contrario, per le nuove istanze presentate dopo l'entrata in vigore del decreto, non è, al momento, previsto alcun limite di spesa. Sebbene espressamente previsto solo per le istanze già presentate alla data di entrata in vigore del decreto, è ragionevole ritenere che quello del 10% dell'Irap dell'anno di competenza, rappresenti un limite insuperabile anche per le future richieste di rimborso. Il contribuente dovrà, pertanto, calcolare il 10% dell'Irap afferente gli interessi e le spese per il personale, e confrontarla con il 10% dell'imposta regionale totale dovuta per il periodo d'imposta a cui si riferisce l'istanza di rimborso. Fino a concorrenza di tale limite, la quota di tributo divenuta deducibile, sarà computata in diminuzione dall'originale base imponibile dell'Ires o dell'Irpef cui si applicheranno le aliquote all'epoca vigenti. L'eccedenza dell'imposta versata rispetto a quella rideterminata con il meccanismo di calcolo descritto sarà oggetto dell'istanza di rimborso.

Considerato che l'intero ammontare dell'Irap a suo tempo versato è stato assoggettato a tassazione mediante una corrispondente variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, la quota rimborsata costituirà una sopravvenienza attiva non imponibile.


Autore: Duilio Liburdi e Luca Nobile
Fonte: ItaliaOggi Sette - 22 Dicembre 2008

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