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Trovi articoli sullo stesso argomento in: Fisco » Imposte dirette Slitta il click day: l'invio delle istanze segue l'agenda regionaleSlittamento del cosiddetto «click day» necessario per chiedere il rimborso Irap, con una tempistica scaglionata su base regionale e, per quanto riguarda il profilo spinoso delle priorità, precedenza accordata alle annualità più remote (dal 2004), con rilevanza del criterio cronologico applicato su base annua. Ma se le risorse previste per il 2011 non basteranno, com'è probabile, entrerà in gioco un criterio proporzionale, che livella a partire da un determinato anno l'assegnazione delle risorse, salvo le integrazioni conseguenti a nuovi stanziamenti. Sono le indicazioni tratte dalla lettura del provvedimento direttoriale di approvazione del 28 ottobre 2009, emanato dall'Agenzia delle entrate, che reca modifiche all'originario provvedimento in materia di rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della completa indeducibilità dell'Irap.
(*) Le scadenze che cadono di sabato o di domenica sono slittate al primo giorno lavorativoseguente Si tratta adesso di comprendere, nel dettaglio, le modalità con le quali si darà corpo alle novità, che questa volta sono il frutto anche dei suggerimenti delle associazioni di categoria e dagli ordini professionali. Per i contribuenti, la prima cosa da fare è stabilire la data di partenza prevista su base regionale (si veda tabella); l'appuntamento con l'invio telematico, che è comunque fissato per le ore 12.00, in alcuni casi si presenta abbastanza ravvicinato. Per il Molise, per esempio, lo start up è ancorato alla data del 17 novembre, mentre l'ultima tornata è quella dell'11 dicembre (Lombardia - società). Quanto alla predisposizione delle liste utili per il rimborso, le istanze si considerano presentate secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo intercorrente tra l'attivazione della procedura, e l'invio della stessa istanza, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione. Posto cioè, ossia che a seconda della regione lo sturt up varia da caso a caso, è chiaro che non si poteva fare riferimento alla data di invio, ma che occorreva in qualche modo prendere in considerazione il lasso temporale intercorso dal momento in cui il click telematico può essere tradotto in pratica e la data effettiva di invio. È dunque da ritenere che i flussi telematici in questione saranno rielaborati nel seguente modo: 1) suddivisione delle richieste di rimborso per annualità di riferimento; 2) calcolo dei tempi di invio di ciascuna domanda; 3) per ciascun anno, predisposizione di una graduatoria in corrispondenza dei tempi di invio di ciascuna istanza. Da questi elenchi si enucleeranno, in base alle risorse stanziate (nel complesso un miliardo di euro), le domande oggetto di rimborso, partendo ovviamente da quelle relative alle annualità più remote, ma anche questo iter è in realtà legato al nodo delle risorse: qualora infatti le ultime disponibilità stanziate (per il 2011) non consentano di erogare integralmente i rimborsi di uno o più periodi d'imposta, pur rimanendo fermo il pagamento dei rimborsi residui relativi all'annualità non completata con gli stessi criteri di cui sopra, quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato saranno erogati applicando un criterio proporzionale rispetto all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati. In realtà, a ben guardare questo doppio ordine di priorità dovrebbe risultare in parte disatteso in ragione delle prerogative accordate a un'altra categoria di contribuenti, cui dovrebbe comunque essere accordata una sorta di corsia preferenziale, vale a dire i soggetti che alla data del 29 novembre 2008 avevano già presentato l'istanza di rimborso, e a cui è stato richiesto (circolare n. 16/E del 2009), di ripresentare l'istanza, assicurando al contempo il mantenimento della priorità in qualche modo acquisita per effetto di un comportamento che nei fatti si era materializzato ancor prima che il legislatore ritornasse parzialmente (10%) sui propri passi. In altri termini, questi soggetti vanno regolati, comunque, prima degli altri, a prescindere dalla tempestività con la quale si presenteranno all'appuntamento con la procedura di invio telematico, per cui è da ritenere che le corrispondenti posizioni debbano essere privilegiate, mantenendo il solo criterio di rimborso prioritario per vetustà dell'annualità (si rinvia comunque a eventuali chiarimenti ufficiali sul punto). Quanto, infine, ai tempi entro cui può essere presentata in via telematica l'istanza di rimborso, anche qui il termine assume una certa mobilità, rilevando in linea generale la mezzanotte del sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica in ciascuna regione, ma va evidenziato che tale termine riguarda, in particolare, solo le posizioni in cui i 48 mesi dalla data del versamento cadono nel periodo che va dal 29 novembre 2008 al 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura, oltre ai soggetti che alla data del 29 novembre 2008 avevano già presentato l'istanza. Nei restanti casi, invece, rimane fermo il consueto termine di cui all'art. 38 del dpr n. 602 del 1973. È infine messa al bando l'eventuale presentazione dell'istanza prima degli step previsti per ciascuna regione. Si va incontro, in questo caso, a un inconsueto penalty, consistente nella retrocessione all'ultima posizione della graduatoria.
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