Trovi articoli sullo stesso argomento in: Fisco » Imposte indirette Dall'imponibilità all'esenzione: il trattamento è diversificatoDall'imponibilità all'esclusione, dall'esenzione all'irrilevanza, il panorama del regime Iva applicabile alle cessioni senza corrispettivo è piuttosto variegato, così come, del resto, le sottostanti motivazioni. È infatti evidente che una cosa è un regalo natalizio, altra è uno sconto merce. Ecco una panoramica sintetica di queste operazioni, il cui trattamento nella disciplina nazionale non pare, in verità, pienamente conforme alla normativa comunitaria. Cessioni gratuite a titolo di liberalitàLe cessioni gratuite propriamente dette, effettuate solitamente per fini di rappresentanza, costituiscono sempre cessioni imponibili se hanno per oggetto beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Gli omaggi che hanno per oggetto beni diversi sono invece fuori campo se il valore unitario non supera 25,82 euro; se il valore è superiore, l'omaggio è imponibile, a meno che si tratti di beni per il cui acquisto non sia stata esercitata la detrazione «a monte».
Liberalità a favore di determinati soggettiGli omaggi di beni oggetto dell'attività dell'impresa sono esenti se effettuate nei confronti di:
Occorre evidenziare che in questi casi, essendo le operazioni qualificate esenti, non spetta il diritto alla detrazione «a monte», per cui se il diritto stesso è stato esercitato in anni precedenti, all'atto dell'acquisto dei beni, scatta l'obbligo di rettifica della detrazione ai sensi dell'art. 19-bis2, comma 1, dpr 633/72. Sconti, premi e abbuoniAi sensi dell'art. 15, n. 2 del dpr 633/72, le cessioni di beni a titolo di sconto, premio o abbuono effettuate in conformità alle originarie condizioni contrattuali, eccettuati quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata, non concorrono a formare la base imponibile. La formulazione della disposizione lascia chiaramente intendere che non si tratta di omaggi a titolo di liberalità, ma di «sconti merce» pattuiti nel quadro di un'operazione principale, in assenza della quale non potrebbero configurarsi come tali. In sostanza, il valore dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono è escluso dalla base imponibile in ragione del fatto che il cedente ne ha tenuto conto nella determinazione del corrispettivo della cessione principale. Coerentemente, è quindi stabilito che l'esclusione dalla base imponibile non opera se i beni oggetto della cessione principale scontano un'aliquota più elevata. Si ricorda che ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. c), è obbligatorio indicare nella fattura il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono. Campioni gratuitiAi sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. d) del dpr 633/72 non costituiscono cessioni di beni le cessioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati. Tali cessioni, pur non essendo soggette all'Iva, sono classificate come operazioni con diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. c) del dpr 633/72. In ordine alla disposizione in esame, l'agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti, da ultimo, con la risoluzione n. 83 del 3/4/2003, nella quale ha precisato:
Manifestazioni a premioSempre l'art. 2, terzo comma, alla lettera m) dichiara escluse dal campo di applicazione dell'Iva le cessioni di beni assegnati ai vincitori delle manifestazioni a premio disciplinate dal dpr n. 430 del 26/10/2001. Diversamente dai campioni gratuiti, l'acquisto o l'importazione dei beni destinati all'assegnazione come premi nell'ambito delle predette manifestazioni non dà in nessun caso diritto alla detrazione dell'imposta, come espressamente stabilisce l'art. 19, comma 2, del dpr 633/72. Se per l'assegnazione del premio è però previsto il pagamento di un contributo da parte del beneficiario, tale contributo è imponibile, per cui l'imposta «a monte» è parzialmente detraibile pro quota; si veda, al riguardo, la risoluzione n. 368 del 22/11/2002. Cessioni di aree e opere «a scomputo»L'art. 51 della legge 21/11/2000, n. 342, risolvendo una dibattuta questione, ha stabilito che non è da intendere rilevante agli effetti dell'Iva, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. Tali cessioni sono dunque del tutto indifferenti agli effetti dell'imposta, sia nel senso dell'inapplicabilità del tributo sia nei riflessi del diritto alla detrazione «a monte». Nella recente risoluzione n. 140 del 4/6/2009, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la norma, relativamente alle cessioni di aree, è applicabile solo alle aree sulle quali devono essere realizzate opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Omaggi di prodotti «invendibili»Quest'ultimo gruppo di operazioni gratuite, previste da diverse disposizioni, è caratterizzato in senso oggettivo dalla “non commerciabilità” del prodotto e in senso soggettivo dalla figura dei beneficiari. Il regime Iva, particolarmente favorevole, consiste nel considerare distrutti i prodotti, per cui si concretizza nell'esclusione dall'imposizione “a valle” senza pregiudizio per la detrazione a suo tempo esercitata dall'impresa per l'acquisto o la produzione dei beni. Le operazioni in questione sono:
TAG:
Se hai trovato questi contenuti interessanti, abbonati alla newsletter PMI. È una mail gratuita che tutte le settimane ti informa sulle novità, sugli articoli, le scadenze e gli eventi più importanti. Ci trovi anche su Facebook e Twitter.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||